Sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue Serie L del 31 ottobre è pubblicata la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
Si tratta della cosiddetta “direttiva RED III” che entrerà in vigore il 20 novembre 2023 e dovrà essere recepita entro il 21 maggio 2025.
L'obiettivo è aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del 45%.
Autorizzazioni accelerate per i progetti
Le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile saranno accelerate. L’intenzione è quella di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel contesto del piano REPowerEU dell’UE per diventare indipendente dai combustibili fossili russi, dopo l’invasione russa dell’Ucraina.
Gli Stati membri progetteranno aree di accelerazione delle energie rinnovabili in cui i progetti di energia rinnovabile saranno sottoposti a processi di concessione delle autorizzazioni semplificati e rapidi. Si presumerà inoltre che la diffusione dell’energia rinnovabile sia di “interesse pubblico prevalente”, il che limiterà i motivi di obiezioni legali ai nuovi impianti.
“Uno dei principali ostacoli agli investimenti nei progetti in materia di energia rinnovabile e relative infrastrutture”, si legge nel testo della direttiva, “è la lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni. Tra tali ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative di tali progetti, la complessità e la durata della valutazione dell’impatto ambientale di tali progetti e delle relative reti energetiche, i problemi di connessione alla rete, i vincoli per l’adeguamento delle specifiche tecnologiche durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni e i problemi di personale delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni o dei gestori di rete. Onde accelerare il ritmo di realizzazione di tali progetti, è necessario adottare norme che semplifichino e abbrevino le procedure di rilascio delle autorizzazioni, tenendo conto dell’ampia accettazione pubblica della diffusione dell’energia rinnovabile”.
Gli edifici
Le nuove norme fissano un obiettivo indicativo pari ad almeno il 49% di quota di energia rinnovabile negli edifici nel 2030.
Gli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell'1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da ulteriori aumenti indicativi calcolati appositamente per ciascuno Stato membro.
“Gli edifici”, osserva la direttiva, “possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione: per conseguire l’ambizioso traguardo della neutralità climatica dell’Unione previsto nel regolamento (UE) 2021/1119, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell’uso. Tuttavia nell’ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell’uso di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza quote indicative per aumentare la produzione e l’uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ostacolano la diffusione di energia rinnovabile. L’istituzione di quote indicative di energie rinnovabili negli edifici costituisce un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. È pertanto opportuno fissare quote indicative per l’uso delle energie rinnovabili negli edifici prodotte in loco o nelle vicinanze nonché delle energie rinnovabili provenienti dalla rete, al fine di orientare e incoraggiare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile, incoraggiare lo sviluppo di tecnologie che producono energia rinnovabile e contribuire all’efficiente integrazione di tali tecnologie nel sistema energetico, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale e contribuendo all’efficienza di sistema. Se del caso, dovrebbero essere promosse anche tecnologie intelligenti e innovative che contribuiscono all’efficienza del sistema. Per il calcolo di tali quote indicative, nel determinare la quota di elettricità rinnovabile proveniente dalla rete utilizzata negli edifici, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita sul loro territorio nei due anni precedenti”.
Industria
La direttiva stabilisce che l'industria dovrà aumentare ogni anno l'uso delle energie rinnovabili dell'1,6%. Gli Stati membri hanno concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) entro il 2030 e il 60% entro il 2035.
Gli Stati membri avranno la possibilità di scontare del 20% il contributo delle RFNBO nell’uso industriale a due condizioni:
- se il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo generale vincolante dell’UE soddisfa il contributo previsto;
- la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro non sarà superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.
Trasporti
Gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra:
- un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità dei gas serra nei trasporti derivante dall’uso delle energie rinnovabili entro il 2030;
- una quota vincolante di almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.
Le nuove norme stabiliscono un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. All’interno di questo obiettivo, è previsto un requisito minimo pari all’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.
Bioenergia
La direttiva rafforza i criteri di sostenibilità per l’utilizzo della biomassa a fini energetici, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile. Gli Stati membri garantiranno l’applicazione del principio a cascata, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e nel dovuto rispetto delle specificità nazionali.
Biomasse
Le nuove misure vanno a sostegno dell'uso della biomassa, ma garantendo che l'UE non sovvenzioni tecnologie non sostenibili. Infatti, la raccolta di biomassa dovrà essere effettuata in modo da evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.