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Rinnovabili, addio al meccanismo dello scambio sul posto

Con una recente delibera, l'Autorità ARERA ha stabilito le disposizioni per la graduale uscita dal regime di Scambio sul Posto (SSP), con l'obiettivo di facilitare una transizione graduale verso altri meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica come il regime di Ritiro Dedicato (RID)

martedì 26 novembre 2024 - Alessandro Giraudi

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Il quadro normativo e regolatorio, definito dall'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) con la Deliberazione n. 457/2024/R/efr del 5 novembre, stabilisce (ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge 181/23) le disposizioni per la graduale uscita dal regime di Scambio sul Posto (SSP), con l'obiettivo di facilitare una transizione graduale verso altri meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica come il regime di Ritiro Dedicato (RID).

La nota del GSE

A tal proposito, il Gestore dei Servizi Energetici informa che “i contratti SSP per cui siano trascorsi 15 anni dalla data di decorrenza, saranno validi fino al 31 dicembre 2024 e non potranno essere rinnovati.

Per garantire la continuità del servizio e della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, a partire dal 1° gennaio 2025 il GSE attiverà, d'ufficio, un contratto RID al produttore degli impianti rientranti nel perimetro.

L'attivazione d'ufficio del contratto di Ritiro Dedicato avviene per agevolare gli operatori che vogliano rimanere clienti del GSE. In caso contrario, entro il 10 dicembre, si potrà scegliere un nuovo utente del dispacciamento.

Ai clienti coinvolti nella prima fase di attuazione, titolari di contratti SSP con data di decorrenza dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2010, saranno, pertanto, trasmesse dal GSE comunicazioni informative sulle modalità di gestione del passaggio al nuovo meccanismo.

I titolari di contratti SSP non rientranti nella prima fase di attuazione continueranno a beneficiare dell'attuale meccanismo.

Il completamento della disciplina in materia di graduale superamento dello SSP e di semplificazione del RID sarà regolato da un successivo provvedimento dell'ARERA
”.

Cos'è il servizio di scambio sul posto

Ricordiamo che il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto che consente di compensare economicamente le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui avviene l’immissione ed è applicabile al caso di configurazioni che includano nelle relative convenzioni di scambio sul posto impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata pari a 500 kW (tale soglia non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa).

Il servizio di scambio sul posto è erogato dal GSE al cliente finale presente all’interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) ovvero al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti (cd. scambio sul posto altrove) e si concretizza, previa stipula di una convenzione di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dal cliente finale per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete. La regolazione economica del servizio di scambio sul posto è effettuata dal GSE in acconto nel corso dell’anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

Cos'è il regime del ritiro dedicato

Il ritiro dedicato è invece un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A cui può accedere, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e dall’articolo 1, comma 41, della legge 239/04, l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 10 MVA ovvero alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di qualunque potenza.

Il regime del ritiro dedicato non prevede incentivazioni, ma esclusivamente semplificazioni per i produttori in relazione alle attività funzionali alla valorizzazione nel mercato dell’energia elettrica immessa in rete. Nell’ambito del ritiro dedicato, infatti, i produttori possono avvalersi del GSE che opera in qualità di intermediario commerciale (utente del dispacciamento in immissione) per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete restituendo ai produttori il ricavato dalla vendita dell’energia elettrica nei mercati dell’energia elettrica.

Per l’accesso al ritiro dedicato il produttore deve stipulare con il GSE una convenzione, di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, per la regolazione economica del ritiro dell’energia elettrica che:
- sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e all’accesso al servizio di dispacciamento e di trasporto in immissione dell’energia elettrica;
- prevede che il GSE, per l’energia elettrica oggetto del regime di ritiro dedicato, a fronte di un corrispettivo annuale per il servizio svolto, riconosca al produttore, su base mensile e in relazione a ciascuna ora in cui l’energia elettrica è stata immessa in rete, il prezzo zonale orario, nonché i corrispettivi di sbilanciamento ovvero i prezzi minimi garantiti (prezzi minimi previsti per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di piccola taglia finalizzati ad assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di produzione di minori dimensioni, anche qualora i prezzi di mercato dovessero diminuire significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti di produzione comportano).

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