Quali sono gli orientamenti generali e le intenzioni del Governo sullo sviluppo concreto delle fonti rinnovabili?
Un'indicazione è arrivata dal viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, nella sua risposta a un'interrogazione alla Camera del deputato Walter Rizzetto (Movimento 5 Stelle).
De Vincenti ha ricordato l’avvenuto raggiungimento da parte dell’Italia dell’obiettivo di penetrazione delle rinnovabili nel settore elettrico, con largo anticipo rispetto alla data prevista dallo scenario europeo, grazie proprio al forte sviluppo degli impianti fotovoltaici.
Anche dopo l’esaurimento della stagione degli incentivi del conto energia, il settore continua a svilupparsi grazie al forte calo del costo dei moduli, da un lato, e al mantenimento di altri incentivi pubblici, dall’altro, come la detrazione fiscale e il meccanismo dello «scambio sul posto», proprio recentemente esteso dal Parlamento e dal Governo da una potenza di 200 kilowatt a quella di 500 kilowatt.
SCAMBIO SUL POSTO. Lo scambio sul posto – ha evidenziato il viceministro – è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente a famiglie ed imprese di realizzare una specifica forma di autoconsumo, immettendo in rete l’energia elettrica prodotta, per prelevarla quando serve e ottenendo una compensazione tra il valore dell’energia elettrica immessa in rete e il valore dell’energia elettrica prelevata e consumata.
RETI INTELLIGENTI. De Vincenti ha aggiunto che si sta lavorando con la società Terna per gli investimenti sulle cosiddette reti intelligenti, che consentano di gestire al meglio la non programmabilità del fotovoltaico e di altre fonti rinnovabili, in modo da poterle integrare pienamente all’interno del sistema elettrico e del mercato elettrico e che, inoltre, si sta lavorando con l’Autorità per l’energia a definire indirizzi di regolazione che sostengano lo sviluppo delle rinnovabili e del fotovoltaico, anche in questa fase in cui, per il fotovoltaico, gli incentivi si sono esauriti.
Per le altre fonti rinnovabili, come è noto, invece, ci sono ancora incentivi e il Governo sta per varare il decreto ministeriale per il biennio 2015-2016.
RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE. Nell'interrogazione Rizzetto ha chiesto al Governo l’esenzione dalla rivalutazione della rendita catastale per i piccoli impianti con potenza inferiore ai 20 kilowatt picco e non solo per quelli fino a 3 kilowatt picco.
Al riguardo il viceministro osserva che il requisito della potenza a 3 kilowatt picco non determina automaticamente l’obbligo di aggiornamento catastale. Cioè, se un impianto è sopra i 3 kilowatt picco, questo non determina automaticamente l’obbligo di aggiornamento catastale, dal momento che la disciplina fiscale lo impone solo se il valore dell’impianto supera il 15 per cento del valore capitale, o la relativa redditività ordinaria dell’edificio, a cui accede. Questo limite consente di salvaguardare gli interventi più mirati all’autoconsumo – questo limite del 15 per cento – e quindi più virtuosi, escludendoli dall’obbligo di aggiornamento catastale, che viceversa opera soltanto con riferimento a quelle installazioni realizzate a fini più direttamente commerciali e che quindi superano il 15 per cento del valore capitale.
Il meccanismo sopra delineato può perciò comportare, anche a normativa vigente, l’esclusione dall’aggiornamento catastale degli impianti fino a 20 kilowatt. De Vincenti non ritiene, quindi, di poter condividere la tesi espressa nell’interpellanza, sull’opportunità di escludere tout court dall’aggiornamento catastale tutti gli impianti di potenza inferiore a 20 kilowatt, a prescindere dal valore catastale dell’immobile sui quali sono installati, dal momento che ciò finirebbe per accordare il medesimo trattamento di favore anche ad interventi la cui realizzazione risponde a finalità più chiaramente commerciali.
In ogni caso, se si andasse su questa strada, bisognerebbe escludere da questa esenzione gli impianti che già beneficiano delle tariffe incentivanti del conto energia. Secondo De Vincenti si può condividere invece l’esigenza posta nell’interpellanza, che l’amministrazione fiscale fornisca dei chiarimenti maggiori sui criteri da utilizzare per verificare il superamento o meno del predetto limite del 15 per cento, rendendo quindi semplice il calcolo per chi voglia installare impianti di potenza maggiore della fascia esentata.
LA CIRCOLARE N. 96/2013 DELLE ENTRATE. Nel merito, il Ministero dell’economia e delle finanze rappresenta che nella circolare n. 96 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha fornito direttive mirate sia a definire il corretto trattamento tributario dei relativi investimenti sia a chiarire – il viceministro parla degli impianti fotovoltaici – gli eventuali obblighi a carico dei soggetti possessori, per le corrette modalità di dichiarazione in catasto.
Con riferimento a queste ultime, sono state fornite indicazioni relative alla rappresentazione grafica dei manufatti costituenti le unità immobiliari interessate, compresi gli impianti, nonché elementi di carattere quantitativo, al fine di distinguere le installazioni per le quali sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto da quelle per le quali tale obbligo non sussiste. In proposito, la citata circolare dell’Agenzia delle entrate, chiarisce che per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censite al catasto edilizio urbano, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
TRE REQUISITI. In ogni caso, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione in catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione dell’unità immobiliare cui l’impianto fotovoltaico è architettonicamente o parzialmente integrato, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti.
Primo requisito: la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non sia superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.
Il secondo requisito – non devono essere soddisfatti tutti quanti, ma almeno uno dei tre – è che la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non sia superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni siano servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo, oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano.
Terzo requisito: per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, sia inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale del 2 gennaio 1998, n. 28.
Riferisce ancora il MEF che il valore di 3 kilowatt, riportato nella richiamata circolare, è stato indicato in coerenza con il principio di ordinarietà posto a base dell’estimo catastale, se si considera che il fabbisogno energetico usualmente richiesto per le unità abitative maggiormente diffuse sul territorio nazionale non supera il suddetto limite.
Inoltre – questo è molto importante – si evidenzia che tale valore è riferito a ciascuna unità immobiliare servita dall’impianto stesso; in caso, quindi, di pertinenze autonomamente censite in catasto, detto limite sarà notevolmente aumentato. Ad esempio, nel caso di abitazione con box e cantina autonomamente censiti, anch’essi serviti dall’impianto, il limite sotto al quale non sussiste l’obbligo di accatastamento è aumentato a 9 kilowatt, cioè 3 unità e 3 kilowatt ciascuna.
Riguardo agli impianti fotovoltaici posti su edifici (cioè architettonicamente o parzialmente integrati), qualora l’impianto stesso non rientri in alcuna delle tre ipotesi sopra indicate, la circolare – ha aggiunto De Vincenti - chiarisce anche che non è necessario procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale con rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare cui l’impianto fotovoltaico risulta integrato, quando l’impianto stesso ne incrementa il valore capitale, come abbiamo detto, di una percentuale inferiore al 15 per cento.
Nel merito, sempre il Ministero dell’economia e delle finanze osserva che tale limite non è stato introdotto per i soli impianti fotovoltaici, ma deriva dall’applicazione della comune prassi catastale in relazione a qualunque intervento interessante gli impianti o comunque influente sulla qualità dell’oggetto edilizio, come già chiarito peraltro con la circolare n. 1/T del 3 gennaio 2006.