Sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
È questa la finalità del Decreto 19 giugno 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il provvedimento stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.
Applicazione del decreto fino al 31 dicembre 2028
Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2024 e cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In arrivo le regole operative
Entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal MASE, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Gli articoli
Sono quindici gli articoli del provvedimento: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione; Art. 2 Definizioni; Art. 3 Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi; Art. 4 Procedure per l’accesso agli incentivi; Art. 5 Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi; Art. 6 Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni; Art. 7 Tempi massimi per la realizzazione degli interventi; Art. 8 Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti; Art. 9 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti; Art. 10 Regole operative; Art. 11 Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri; Art. 12 Cumulabilità di incentivi; Art. 13 Monitoraggio; Art. 14 Piano di valutazione; Art. 15 Disposizioni finali ed entrata in vigore.
Gli allegati
Due gli allegati al decreto: Allegato 1 tariffe di riferimento e vita utile convenzionale degli impianti; Allegato 2 Requisiti specifici per l’accesso agli incentivi.