Con la sentenza n. 23/2016 del 2 febbraio, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha stabilito la nullità delle convenzioni siglate tra comuni e soggetti privati che contemplano prestazioni patrimoniali differenti da quelle attualmente consentite in materia di riequilibrio ambientale.
Nel caso in esame il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rilevato la nullità della convenzione nella parte in cui è stata pattuita la corresponsione di un canone annuo parametrato in via percentuale sui ricavi dell'attività di impresa, perché sprovvista di causa e contraria a norme imperative.
Secondo il Tribunale tale prestazione patrimoniale, diversa da quelle oggi ammesse in tema di riequilibrio ambientale, lede la libertà di impresa di produzione di energia elettrica e quindi la normativa anche di rango comunitario o eurounitario.