Efficientamento energetico

Rinnovabili nelle isole non interconnesse, pubblicata delibera Arera su incentivi

Attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017

lunedì 19 novembre 2018 - Redazione Build News

1_a_b_a-arera-logo-47

Con la delibera 558/2018/R/efr del 6 novembre 2018, l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha definito la remunerazione spettante ai produttori di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse, nonché le relative modalità di accesso, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.

Le disposizioni di cui al provvedimento – IN ALLEGATO - trovano applicazione nel territorio delle seguenti isole non interconnesse:

a) isole dell’arcipelago Toscano: Capraia e Giglio;

b) isole Ponziane: Ponza e Ventotene;

c) isole dell’arcipelago Campano: Capri;

d) isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti;

e) isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano;

f) Ustica;

g) isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo;

h) Pantelleria;

i) isole Pelagie: Lampedusa e Linosa.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la remunerazione definita dal provvedimento:

a) spetta solo all’energia elettrica prodotta da impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento, compresi i potenziamenti e le riattivazioni, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato 1 al provvedimento;

b) non trova applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo 28/11).

Nel caso di impianti di produzione di energia termica, la remunerazione definita dal provvedimento spetta solo:

a) all’energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il solar cooling entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017;

b) alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.

Nel caso in cui un’isola venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, le disposizioni trovano applicazione limitatamente agli impianti di produzione aventi diritto che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell’interconnessione comunicata da Terna all’Autorità.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Ultime notizie
Codice unico degli incentivi alle imprese: via libera dal Consiglio dei ministri

Riforma storica volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento...


Attualità
Rinnovabili: appello urgente di Elettricità Futura e ANIE al governo

Le associazioni chiedono al governo di intervenire per evitare il blocco della...


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Efficientamento energetico copertina articolo
Quota rinnovabili negli edifici: obblighi e proroghe

Alla luce del Milleproroghe, che ha rinviato al 2018 l’aumento dal 35%...

Dello stesso autore