Con la delibera 558/2018/R/efr del 6 novembre 2018, l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha definito la remunerazione spettante ai produttori di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse, nonché le relative modalità di accesso, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.
Le disposizioni di cui al provvedimento – IN ALLEGATO - trovano applicazione nel territorio delle seguenti isole non interconnesse:
a) isole dell’arcipelago Toscano: Capraia e Giglio;
b) isole Ponziane: Ponza e Ventotene;
c) isole dell’arcipelago Campano: Capri;
d) isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti;
e) isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano;
f) Ustica;
g) isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo;
h) Pantelleria;
i) isole Pelagie: Lampedusa e Linosa.
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la remunerazione definita dal provvedimento:
a) spetta solo all’energia elettrica prodotta da impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento, compresi i potenziamenti e le riattivazioni, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato 1 al provvedimento;
b) non trova applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo 28/11).
Nel caso di impianti di produzione di energia termica, la remunerazione definita dal provvedimento spetta solo:
a) all’energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il solar cooling entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017;
b) alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del provvedimento, purché rispettino i requisiti di cui all’Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.
Nel caso in cui un’isola venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, le disposizioni trovano applicazione limitatamente agli impianti di produzione aventi diritto che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell’interconnessione comunicata da Terna all’Autorità.