È on-line sul sito web del Gestore dei servizi energetici l’aggiornamento delle “Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento, alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero e dei corrispettivi di non arbitraggio macrozonale”.
Il documento è stato integrato con le modalità di trasferimento dei corrispettivi di non arbitraggio macrozonale ai Produttori in regime di Ritiro Dedicato di cui alla deliberazione 280/07 e aderenti al regime commerciale della Tariffa Omnicomprensiva di cui alle deliberazioni 343/2012/R/efr e 404/2016/R/efr.
Il nuovo corrispettivo verrà trasferito ai Produttori, a decorrere dalle competenze di luglio 2017, come previsto dall’Autorità con la delibera 419/2017/R/eel, solo a seguito degli adeguamenti dei sistemi informativi del GSE.
L’Autorità per l'energia, con le deliberazioni 444/2016, 800/2016 e 419/2017/R/eel che modificano l’Allegato A della deliberazione n. 111/06, ha introdotto delle nuove modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nell’ambito del servizio di dispacciamento, nonché un nuovo corrispettivo di non arbitraggio macrozonale.
Per quanto riguarda la valorizzazione degli oneri di sbilanciamento, si riportano di seguito le principali novità introdotte già a partire da agosto 2016:
- per il periodo compreso tra agosto 2016 e agosto 2017, i corrispettivi di sbilanciamento:
a) per le unità di produzione non abilitate ai servizi di dispacciamento, diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili, sono valorizzati con il meccanismo “single-dual pricing”, introdotto con le deliberazioni 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel; tali modalità erano state anche oggetto di una precedente consultazione delle regole tecniche da parte del GSE;
b) per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, possono essere valorizzati al single pricing per l’intera energia sbilanciata, oppure è possibile aderire al regime alternativo previsto dalla delibera 522/2014/R/eel;
- per il periodo decorrente da settembre 2017, i corrispettivi di sbilanciamento sono valorizzati, per tutte le unità di produzione, con il meccanismo “single pricing” di cui alla deliberazione 419/2017/R/eel, ripristinando di fatto le modalità operative specificate nelle regole tecniche già vigenti prima dell’entrata in vigore delle deliberazioni 444/2016/R/eel e 800/2016/R/eel.
Nel dettaglio, per il periodo compreso tra agosto 2016 e agosto 2017, i corrispettivi di sbilanciamento:
- per le unità di produzione non abilitate ai servizi di dispacciamento, diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili, sono valorizzati con il meccanismo single-dual pricing che prevede:
a) una banda standard pari a ± 15% del programma vincolante modificato e corretto (con banda standard complessiva che raggiunge il 30%);
b) l’applicazione, all’interno della banda, della valorizzazione degli sbilanciamenti oggi in vigore con un prezzo indipendente dal segno dello sbilanciamento della singola unità (ciò significa che all’interno della banda valgono ancora le regole finora applicate mediante il cosiddetto single pricing);
c) l’applicazione, all’esterno della banda, del prezzo zonale del Mercato del Giorno Prima in caso di sbilanciamento discorde rispetto all’andamento della macrozona, e del prezzo medio delle offerte accettate nel Mercato del Bilanciamento per bilanciare il sistema, in caso di sbilanciamento concorde (quindi, al di fuori della banda, gli sbilanciamenti sono valorizzati a dual pricing);
- per le unità di produzione rilevanti e non, alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, è possibile optare per la valorizzazione al single pricing per l’intera energia sbilanciata, o aderire al regime alternativo previsto dalla delibera 522/2014/R/eel, basato su bande, differenziate per fonte, all’interno delle quali lo sbilanciamento è valorizzato al prezzo del mercato del giorno prima con l’applicazione di una componente perequativa che tiene conto dello sbilanciamento complessivo di tutte le unità che hanno aderito a tale regime, e all’esterno delle quali lo sbilanciamento è valorizzato al single pricing.
Nelle more di una revisione completa della regolazione del servizio di dispacciamento con la delibera 419/2017/R/eel, l’Autorità ha introdotto:
- a decorrere dall’1 settembre 2017:
a) la nuova metodologia di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale basata sulle misure degli scambi interzonali e con l’estero;
b) il ripristino del meccanismo "single pricing" per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi delle unità non abilitate, in maniera coerente con l’introduzione della nuova metodologia del calcolo del segno;
- a decorrere dall’1 luglio 2017:
a) il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale da applicarsi agli sbilanciamenti relativi alle unità di consumo e alle unità di produzione non abilitate, al fine di eliminare le distorsioni che derivano dalla determinazione dei prezzi di sbilanciamento a livello macrozonale e dei prezzi di mercato determinati a livello zonale.