Un impianto diventa meritevole di accedere ai benefici pubblici soltanto quando la sua produzione venga messa a disposizione della generalità degli utenti.
In tale ottica, per entrata in esercizio ai fini dell’ammissione agli incentivi di cui al d.m. 18.12.2008 deve intendersi il primo parallelo con il sistema elettrico nazionale, a nulla rilevando che l’impianto abbia in precedenza funzionato in isola.
Lo ha affermato il Tar Lazio, Sezione Terza Ter, nella sentenza n. 9698/2016 pubblicata il 13 settembre, avente ad oggetto la controversia tra una società e il Gestore dei servizi energetici in merito a un impianto idroelettrico.
La “Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del maggio 2010, nel Glossario (v. par. 11) definisce la “data di entrata in esercizio” in termini coincidenti con il d.m. 18.12.2008, con la precisazione che “Nel caso di un impianto esistente che abbia funzionato in isola e che si connetta poi alla rete con obbligo di connessione di terzi, la data di entrata in esercizio non è quella di primo parallelo, ma è la data della prima produzione di energia elettrica dell’impianto funzionante in isola”.
Secondo il Tar Lazio “Questa affermazione, oltre a non essere mai stata menzionata nel procedimento di controllo, non trova comunque sostegno nella disciplina di settore.
Essa non potrebbe pertanto supportare il provvedimento oggi in esame, in linea con l’orientamento secondo cui le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione, mentre al contrario lo sono per gli organi destinatari purché legittime, potendo essere disapplicate qualora contra legem (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7521, e sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877).”
Il Tar Lazio osserva inoltre che è lo stesso Glossario a definire il “sistema elettrico” come “il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento presenti sul territorio nazionale”, riproducendo testualmente la nozione accolta dall’art. 2, co. 23, d.lgs. n. 79/99.
“Il che conferma – concludono i giudici amministrativi - la rilevanza, ai fini dell’accesso agli incentivi in esame, della nozione di sistema elettrico nazionale.”