Entrato in vigore il 30 dicembre 2024, il Testo Unico Rinnovabili (Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190), in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti FER.
La Regione Marche si adegua
La Regione Marche, con la Deliberazione della Giunta regionale del 17 marzo 2025, n. 344 (in allegato), pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 28 del 28 marzo, ha approvato tre disposizioni in adeguamento alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 190/2024.
In particolare, la fideiussione bancaria, stabilita nella conferenza dei servizi sulla base del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, viene attivata all’atto dell’avvio lavori a favore del Comune interessato.
Nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, per quanto compatibile con il comma 8 dello stesso articolo, per gli impianti eolici, resta integralmente valido quanto disposto dalla DGR n. 829 del 23 luglio 2007 (Attuazione al PEAR: indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento dell’eolico nel territorio marchigiano).
Infine, gli oneri istruttori che il soggetto deve versare alla Regione all’atto della presentazione della domanda sono determinati nella misura dello 0,02% dell’investimento.
La nuova delibera della Giunta marchigiana revoca, a seguito dell’adeguamento alla disciplina prevista dal Testo Unico Rinnovabili:
• la DGR n. 255 dell’8 marzo 2011 concernente “D.M. 10 settembre 2010. Recepimento delle linee guida nazionali per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;
• la DGR n.1312 del 3 agosto 2011 concernente “Semplificazione dell’azione amministrativa in materia di energia da fonti rinnovabili: indirizzi per il coordinamento della procedura di autorizzazione unica regionale con le procedure di VIA e con la procedura di concessione di derivazione d’acqua in caso d’impianti idroelettrici”;
• la DGR n. 1191 del 1 agosto 2012 concernente “Impianti a biomasse e a biogas: integrazioni alla DGR n. 255 dell’8 marzo 2011 in materia di autorizzazione unica, indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti e attuazione stralcio del Piano d’azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A”.
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