Attualità

Rinnovabili: stop allo Scambio sul Posto (SSP)

Una recente delibera dell'ARERA stabilisce che sarà possibile presentare una nuova richiesta di accesso al meccanismo di Scambio sul Posto (SSP) fino al prossimo 26 settembre solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025

giovedì 6 marzo 2025 - Alessandro Giraudi

impianto fotovoltaico Foto di Gustavo Fring da Pexels.com

Con la Delibera 78/2025/R/efr del 4 marzo, l'ARERA ha stabilito di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 199/21 in materia di conclusione del regime di Scambio sul Posto (SSP), a seguito dell’entrata in vigore del decreto 30 dicembre 2024 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La recente delibera stabilisce che sarà possibile presentare una nuova richiesta di accesso al meccanismo di Scambio sul Posto (SSP) fino al prossimo 26 settembre solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025.

Transizione verso altri meccanismi come il Ritiro Dedicato (RID)

Ricordiamo che l'ARERA con la Delibera n. 457/2024/R/efr del 5 novembre, ha stabilito (ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge 181/23) le disposizioni per la graduale uscita dal regime di Scambio sul Posto, con l'obiettivo di facilitare una transizione graduale verso altri meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica come il regime di Ritiro Dedicato (RID).

La nota del GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ricorda che le convenzioni non potranno essere più rinnovate al raggiungimento di quindici anni dalla data di prima sottoscrizione ai sensi del Decreto Legge 181/23 e della Delibera ARERA 457/2024/R/efr.

In alternativa allo SSP, per la remunerazione dell'energia immessa è possibile presentare una richiesta di accesso al Ritiro Dedicato (RID).

Il GSE ricorda che il completamento della disciplina in materia di graduale superamento dello SSP e di semplificazione del RID sarà regolato da un successivo provvedimento dell'ARERA.

Cos'è il servizio di Scambio sul Posto

Il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 570/2012/R/efr e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto che consente di compensare economicamente le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui avviene l’immissione ed è applicabile al caso di configurazioni che includano nelle relative convenzioni di scambio sul posto impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento per una potenza complessivamente installata pari a 500 kW (tale soglia non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa).

Il servizio è erogato dal GSE al cliente finale presente all’interno di un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) ovvero al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti (cd. scambio sul posto altrove) e si concretizza, previa stipula di una convenzione di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, nella corresponsione, da parte del GSE, di un contributo in conto scambio che garantisca, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dal cliente finale per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete. La regolazione economica del servizio di scambio sul posto è effettuata dal GSE in acconto nel corso dell’anno di riferimento e a conguaglio su base annuale solare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Le eventuali eccedenze economiche possono essere liquidate ovvero mantenute a credito, presso il GSE, per compensazioni negli anni successivi, senza scadenza.

Cos'è il regime del Ritiro Dedicato

Il ritiro dedicato è invece un istituto regolatorio, alternativo al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A cui può accedere, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e dall’articolo 1, comma 41, della legge 239/04, l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 10 MVA ovvero alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di qualunque potenza.

Il regime del ritiro dedicato non prevede incentivazioni, ma esclusivamente semplificazioni per i produttori in relazione alle attività funzionali alla valorizzazione nel mercato dell’energia elettrica immessa in rete. Nell’ambito del ritiro dedicato, infatti, i produttori possono avvalersi del GSE che opera in qualità di intermediario commerciale (utente del dispacciamento in immissione) per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete restituendo ai produttori il ricavato dalla vendita dell’energia elettrica nei mercati dell’energia elettrica.

Per l’accesso al ritiro dedicato il produttore deve stipulare con il GSE una convenzione, di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile, per la regolazione economica del ritiro dell’energia elettrica che:
- sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e all’accesso al servizio di dispacciamento e di trasporto in immissione dell’energia elettrica;
- prevede che il GSE, per l’energia elettrica oggetto del regime di ritiro dedicato, a fronte di un corrispettivo annuale per il servizio svolto, riconosca al produttore, su base mensile e in relazione a ciascuna ora in cui l’energia elettrica è stata immessa in rete, il prezzo zonale orario, nonché i corrispettivi di sbilanciamento ovvero i prezzi minimi garantiti (prezzi minimi previsti per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di piccola taglia finalizzati ad assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di produzione di minori dimensioni, anche qualora i prezzi di mercato dovessero diminuire significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti di produzione comportano).

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