Il 12 febbraio 2025 la Commissione europea ha deciso di inviare pareri motivati a Italia (INFR(2024)0232), Bulgaria (INFR(2024)0211), Spagna (INFR(2024)0224), Francia (INFR(2024)0227), Cipro (INFR(2024)0213), Paesi Bassi (INFR(2024)0241), Slovacchia (INFR(2024)0252) e Svezia (INFR(2024)0249) per il mancato recepimento delle norme dell'UE per l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2023/2413.
Tale direttiva – nota come “RED III” – modifica la direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) introducendo nuove norme per semplificare e abbreviare le procedure di autorizzazione sia per i progetti di energia rinnovabile che per i progetti infrastrutturali necessari per integrare la capacità supplementare nel sistema elettrico, prevedendo chiari termini per le procedure di rilascio delle autorizzazioni mirate a tecnologie o tipi di progetti specifici.
Inoltre la direttiva introduce la presunzione d'interesse pubblico prevalente dei progetti di energia rinnovabile, ivi compreso lo stoccaggio e la relativa infrastruttura di rete. Vi è inoltre l'obbligo per gli Stati membri di designare "zone di accelerazione per le energie rinnovabili" all'interno delle quali i progetti possono beneficiare di termini più brevi per le autorizzazioni, dati i ridotti impatti ambientali.
Termine per il recepimento fissato al 1° luglio 2024
Il termine per il recepimento di tali disposizioni nell'ordinamento nazionale era fissato al 1° luglio 2024. Nel settembre 2024 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri per l'incompleto recepimento della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali. Dopo aver esaminato le risposte degli otto Stati membri in questione, la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati all'Italia, alla Spagna, a Cipro, alla Slovacchia e alla Svezia per la mancata comunicazione delle misure di recepimento e alla Bulgaria, alla Francia e ai Paesi Bassi in quanto non hanno fornito informazioni sufficientemente chiare e precise sul modo in cui le rispettive misure di recepimento recepiscono ciascuna delle disposizioni della direttiva.
Gli otto Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.