Sentenze

Rinnovo degli impianti eolici e fotovoltaici: la Consulta boccia due norme della Regione Puglia

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 10 e 12 della legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34

mercoledì 2 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 258/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 10 e 12 della legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34, recante “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia”.

L'art. 10 della suddetta legge regionale, dopo aver stabilito – come disposto dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che, per i progetti relativi a interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti fotovoltaici ed eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW, può chiedersi una valutazione preliminare degli impatti ambientali, prevede, al comma 2, che «[a]ll’esito della valutazione preliminare, i progetti di cui al comma 1 non sono comunque assoggettati al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a VIA a condizione che prevedano: a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 50 per cento del totale di aereogeneratori precedentemente installati; b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 20 per cento della superficie radiante precedentemente installata o una riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20 per cento di quella precedentemente occupata».

L'art. 12, concernente il rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici, stabilisce che: «1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, il rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente, per una durata pari a quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, può essere disposto a condizione che si preveda l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 11 e: a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 40 per cento del totale degli aereogeneratori precedentemente installati; b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 15 per cento della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico pari ad almeno il 15 per cento di quella precedentemente occupata». Il medesimo articolo, ai commi successivi, descrive dettagliatamente il procedimento che occorre seguire per ottenere il rinnovo e gli oneri che gravano a tali fini sugli operatori.

In allegato la sentenza

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