Con la Segnalazione 20/2017/I/eel del 24 gennaio 2017, l'Autorità per l'energia ha formulato a Governo e Parlamento le proprie osservazioni in merito ai possibili effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 9, del Milleproroghe 2017 - decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ora all'esame in prima lettura della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica - che posticipa all'1 gennaio 2018 il termine di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici, disposta dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, e "conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi".
L’Autorità, si legge nella Segnalazione, “valuta positivamente il differimento al 2018 della data di entrata in vigore della predetta riforma tariffaria, in quanto consente di superare le criticità che sarebbero derivate dalla sua immediata efficacia, evitando così conguagli su una platea numerosa di utenti per l’anno 2016. Tale differimento, da un lato, risulta nei tempi coerente con l’atteso completamento della verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle misure italiane di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, consente di mettere a punto la normativa secondaria e la conseguente regolazione necessaria per dare attuazione a questo complesso intervento, assicurando l’auspicata contestualità tra l’entrata in vigore della nuova struttura degli oneri generali per i clienti non domestici e le nuove misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia.”
PREVEDERE CHE ANCHE L’APPLICAZIONE DELLE PARTI VARIABILI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALL’ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DALLE RETI TROVI APPLICAZIONE DALL’1 GENNAIO 2018. Tuttavia, l’Aeegsi “ritiene opportuno evidenziare alcune criticità legate all’applicazione delle parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, ovvero relative alla seconda parte del comma citato”.
Anzitutto, “al fine di garantire coerenza con il differimento all’1 gennaio 2018 dell’entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici, appare opportuno prevedere che anche l’applicazione delle parti variabili degli oneri generali di sistema all’energia elettrica prelevata dalle reti trovi applicazione dall’1 gennaio 2018.”
PROMUOVERE IN MANIERA TRASPARENTE LE FONTI RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO TUTTI I CLIENTI FINALI. Inoltre “da un punto di vista generale, sarebbe preferibile che le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovino applicazione in relazione all’energia elettrica consumata dai clienti finali per tutte le configurazioni in modo da responsabilizzarli nelle esternalità di sistema e che siano definiti incentivi espliciti opportunamente quantificati per le infrastrutture energetiche meritevoli di premialità. Ciò al fine di promuovere in maniera trasparente le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica presso tutti i clienti finali, oltre che di tenere conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai clienti finali non domestici, nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disegno consentirebbe di promuovere appieno la tutela di tutti i consumatori finali, minimizzando il valore unitario delle componenti tariffarie a copertura dei predetti oneri, di garantire l’efficienza e la promozione della concorrenza nel settore energetico, ponendo tutti i clienti finali sullo stesso piano ed evitando che l’autoconsumo in situ sia implicitamente incentivato (in termini di oneri evitati) in modo non selettivo, a prescindere dai parametri correlati alla sua efficienza energetica o alla propria fonte rinnovabile. L’Autorità, in forza della propria legge istitutiva, muove e informa la propria azione a queste finalità.”
DIFFICOLTÀ SISTEMICHE, APPLICATIVE, AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO. Tuttavia “l’applicazione delle predette componenti tariffarie all’energia elettrica consumata, nei casi in cui essa è diversa dall’energia elettrica prelevata per effetto di una produzione in situ, pone rilevanti difficoltà sistemiche, applicative, amministrative e, soprattutto, di controllo (poiché l’energia prodotta e contestualmente consumata in situ non utilizza le reti elettriche). Per tale motivo ancora oggi, pur in presenza di una regolazione completa, le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema continuano a trovare applicazione, de facto, alla sola energia elettrica prelevata da rete pubblica.”
APPLICARE LE COMPONENTI TARIFFARIE VARIABILI A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ALL’ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA (ANZICHÉ CONSUMATA) PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI. Per le suddette ragioni, l’Autorità per l'energia “ritiene ragionevole l’applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema all’energia elettrica prelevata (anziché consumata) per tutte le configurazioni, mantenendo con ciò una approssimazione rispetto al principio generale sopra delineato ma facendo compiere al settore un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale avvicinandolo al predetto disegno.”
PREVEDERE CHE LE PARTI VARIABILI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA SIANO APPLICATE ALL’ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DA OGNI RETE ELETTRICA CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO, IVI INCLUSI I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI. È pertanto necessario “prevedere che le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all’energia elettrica prelevata da ogni rete elettrica con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo (ivi inclusi i Sistemi di Distribuzione Chiusi), non solo dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Ciò al fine di garantire un trattamento tariffario non discriminatorio tra clienti finali del tutto confrontabili ma connessi a reti elettriche di natura diversa. Una modifica di tal fatta dell’attuale dettato dell’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, pur non garantendo l’ottimo nel senso sopra esposto, rappresenta un passo avanti rispetto all’applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi come, nei fatti, ancora attualmente avviene. È comunque necessario fare salvi i diritti e le obbligazioni derivanti alle Reti Interne d’Utenza dall’attuale formulazione dell’articolo 33 della legge 99/09, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2014, 2014/C 200/01.”
Infine, l'Aeegsi “ritiene opportuno per i clienti non domestici:
1) esplicitare le abrogazioni o le modifiche necessarie ad aggiornare le diverse disposizioni primarie, al fine di delineare un quadro coerente con le nuove disposizioni in materia di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema;
2) prevedere che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema siano applicate, a conguaglio per l’intero anno 2017, con le medesime modalità che verranno previste dalla legge di conversione implementando quanto sopra indicato.”