Il Tar Campania Napoli ha fatto chiarezza sul tema del riparto di competenza professionale per opere di carattere non edilizio. Con la sentenza n.4169/2019 del 30 luglio scorso, riguardante un bando per la realizzazione di un reparto di una struttura sanitaria, il Tribunale si è espresso annullandone l'aggiudicazione all'impresa i cui progetti portavano la firma di un architetto.
Il fatto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante per conto dell’ASL Napoli 3 Sud, indiceva una procedura aperta per affidare in appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di realizzazione del nuovo reparto Speciale Unità Accoglienza Permanente S.U.A.P., Plesso ospedaliero di Gragnano (NA), per un importo complessivo di € 511.293,71.
Quale criterio di attribuzione di un punteggio supplementare i concorrenti, a norma di disciplinare avrebbero dovuto formulare nell’offerta “Proposte tecniche integrative e migliorative” del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione; la lex specialis richiedeva, inoltre, che “tutta la documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale - pena l’esclusione dalla procedura”.
Con ricorso era stato richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto poiché l'aggiudicatario:
I. aveva accluso all’offerta un computo metrico estimativo di importo superiore a quello a base di gara e
II. avrebbe dovuto essere escluso, in quanto la sua offerta tecnica, per la parte relativa alla componente impiantistica dei gas medicali, sarebbe stata illegittimamente sottoscritta da un architetto e non invece da un ingegnere, secondo quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, recante il Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.
Principi di diritto
In proposito, la Sent. TAR. Campania Napoli 30/07/2019, n. 4169 ha riaffermato i seguenti principi:
I. negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale;
II. tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile (ad esempio macchine, impianti industriali, ecc., si rinvia alla pronuncia per dettagli) rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.
La decisione del TAR
I. Con riferimento alla rilevanza del computo metrico estimativo, il T.A.R. ha affermato che esso in sostanza aveva la funzione di fornire un riferimento utilizzato dall’impresa per la formulazione del ribasso offerto; quest’ultimo invece doveva considerarsi l’unico componente dell’offerta economica. Individuato il criterio di offerta economica “a corpo” fondato sul ribasso del prezzo indicato dalla stazione appaltante a base d’asta, doveva quindi ritenersi applicabile il citato orientamento della giurisprudenza secondo il quale il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica.
II. Riguardo invece all’offerta tecnica, il Tribunale ha rilevato che il riferimento del Disciplinare di gara - che prevedeva espressamente che la documentazione relativa all’offerta tecnica dovesse essere timbrata e firmata da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere e/o architetto) - doveva essere letto secondo diritto. Con la conseguenza che, nel caso di interventi di carattere non edilizio, e quindi non di competenza di un architetto, la proposta dovesse essere sottoscritta da un ingegnere, in quanto unico tecnico abilitato a farlo; non potendo la lex specialis derogare al riparto di competenze legislativamente disegnato, ma anzi dovendo essere letta come operante un rinvio alle norme di legge.
Del resto, ai fini della valutazione delle competenze necessarie alla sottoscrizione della parte impiantistica, occorre tenere conto che nel caso di specie oggetto dell’offerta migliorativa era un impianto relativo a gas medicali, ovvero una tipologia di intervento che non rientra nell’ambito delle opere ancillari a quelle civili (ad esempio impianti idraulici ed elettrici ad uso abitativo), sulle quali si potrebbe ipotizzare una competenza anche degli architetti, trattandosi di opere, appunto, normalmente collegate a quelle edili/civili. L’impianto in questione era autonomo rispetto alle opere edilizie ed era verosimilmente connotato da proprie peculiarità tecniche di tipo ingegneristico, non rilevando quale fosse l’incidenza percentuale di tale lavorazione rispetto a quelle complessivamente richieste.