La possibilità di qualificare un intervento edilizio come ristrutturazione, per la quale non è necessario il permesso di costruire essendo assoggettato al regime semplificato della S.C.I.A., richiede “che esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione (sezione 3 penale) nella sentenza n.44921/2016 (data udienza 18/05/2016).
La suprema Corte ha ricordato che, per poter qualificare come ristrutturazione edilizia l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, è necessario accertarne - in base a riscontri documentali o ad altri elementi certi e verificabili, e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi - la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva.
Pertanto, “la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che l'art. 30 d.l. n. 69 del 2013 richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire.”