È entrato in vigore il 18 agosto scorso il regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, pubblicato sulla GUUE Serie L del 29 luglio.
Il nuovo regolamento, che modifica il regolamento (UE) 2022/869, stabilisce norme destinate a contribuire: a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati; b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo; c) a una maggiore sicurezza alimentare; d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.
Il regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20% delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Ambito geografico
Il regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12: a) sul territorio degli Stati membri; b) nelle acque costiere, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli; c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Il regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.
Energia da fonti rinnovabili
Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del suddetto paragrafo a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.
Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione per le energie rinnovabili e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurano che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione.