Il credito d'imposta del 30% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura.
È quanto dispone il comma 320 della Legge di stabilità 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70.
La norma – inserita dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 - stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
REGOLE APPLICATIVE ENTRO TRE MESI. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
AGGIORNAMENTO DEGLI STANDARD MINIMI. Per le stesse finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.