Con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione (“bonus hotel”) possono cumularlo con il cosiddetto “super ammortamento”, anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili.
Il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 ha previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale. Questo divieto non vale, però, nel caso del super ammortamento: quest’ultimo, infatti, consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Il super ammortamento, quindi, si differenzia dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate, sentito il competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha espresso quindi parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, allorquando le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente coincidere.