Fisco

Riqualificazione delle periferie, nuove Faq sul bando da 500 MLN

Pubblicate dalla Presidenza del Consiglio le risposte a nuovi quesiti

venerdì 1 luglio 2016 - Redazione Build News

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La Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato le Faq, aggiornate al 23 giugno, relative al bando da 500 milioni per la riqualificazione delle periferie urbane.

In riferimento all’Art. 3 comma 2) del bando ed all’art. 7: l’attuazione di progetti infrastrutturali anche da parte di soggetti privati e la loro eventuale partecipazione al finanziamento può avvenire solo in project financing o è ammesso anche il ricorso allo strumento della sponsorizzazione?

L’eventuale partecipazione al finanziamento dei progetti da parte di soggetti pubblici e privati è disciplinata dal D.lgs n. 50/2016, che prevede all’art. 182 che “ il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto”. Ove si faccia ricorso allo strumento della sponsorizzazione, gli eventuali soggetti co-finanziatori dovranno essere selezionati con procedure di evidenza pubblica (art. 5, comma 1, lettera a), vii.

Il contributo finanziario dei privati e/o di altri soggetti pubblici pari almeno al 25% dell’importo complessivo del progetto, può essere rappresentato da apporti in termini “reali” ? (ad esempio: il conferimento di un immobile e/o altro asset al progetto, risorse umane ad esso dedicate, formazione)?

Si.

Nel caso in cui il Comune proponente abbia già sottoscritto accordi o intese con privati o altri enti per l’attuazione di interventi che compongono il progetto, possono farsi valere tali intese ai fini dell’inclusione di tali soggetti nella proposta?

Si, ma solo se tali interventi si riferiscono al progetto oggetto della richiesta di finanziamento.

Il Comune proponente può presentare progetti di riqualificazione e sviluppo riguardanti l’attuazione di piani particolareggiati (o s.u. analoghi) su aree private oggetto di convenzione urbanistica con il Comune, i cui proponenti, selezionati previa procedura di evidenza pubblica, abbiano formulato specifica dichiarazione di adesione al Programma e che contribuiscano a perseguire gli obiettivi di riqualificazione urbana e sicurezza previsti dal bando?

Si, se con specifico riferimento al Programma di cui al presente bando.

In caso affermativo, il contributo finanziario dei privati al progetto che viene computato ai fini della valutazione del punteggio di cui alla lett. b) del punto 1 dell’art. 7 del bando, può riguardare l’intero investimento privato per l’attuazione del piano particolareggiato?

Si, nei limiti di punteggio previsti all’art. 7, comma 1 lettera b) del bando.

L’art. 8 comma 2 del bando prevede che “I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all’importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell’intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l’iniziativa assicurando l’efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili”. E’ possibile chiarire tale requisito?

Tale comma prevede che al momento della presentazione della proposta, il soggetto proponente deve indicare nel quadro finanziario, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), ii, del bando, il costo complessivo dell’opera da realizzare con la relativa copertura finanziaria e, nel caso tale costo superi l’importo del finanziamento richiesto, le eventuali risorse proprie o i finanziamenti privati necessari affinché l’opera sia autonomamente fruibile (art. 6, comma d)).

Tra i progetti che compongono la proposta è possibile candidare nella sua interezza un progetto che si suddivide in più lotti, di cui alcuni non finanziati ed altri già finanziati ed in corso di realizzazione?

Si, a condizione che l’intervento per il quale si richiede il finanziamento sia autonomamente fruibile (art. 6, comma d)).

In riferimento all’Art. 4, comma 3, lettera e): il progetto di mobilità, inteso come Piano della mobilità, va circoscritto all’area individuata quale oggetto di intervento o deve riguardare tutto il territorio comunale e quindi va inteso come Piano generale della mobilità?

L’Art. 4, comma 3, lettera e) del bando prevede che possano essere proposti “progetti per la mobilità sostenibile”. Pertanto in tale tipologia di progetti possono essere ricompresi i piani per la mobilità, anche a livello dell’intero territorio comunale, che interessino l’area oggetto della proposta caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale degrado edilizio e carenza di servizi.

Sono ritenute ammissibili, quali progetti per la mobilità sostenibile, quelli promossi da società controllate al 100% dalla Città Metropolitana (CM) o dai comuni capoluogo di provincia?

Si. Tali progetti possono essere presentati dalle città metropolitane, dai comuni delle città metropolitane con il maggior numero di abitanti, dai comuni capoluogo di provincia e dalla città di Aosta.

Le proposte progettuali possono riguardare strutture edilizie esistenti (da manutenere, riusare e rifunzionalizzare anche con sostituzione edilizia) destinate in misura totale o prevalente a edilizia residenziale di iniziativa pubblica?

Si.

Tra i soggetti cofinanziatori della proposta ci possono essere anche Enti di diritto pubblico (art. 5, comma 1, lettera b). La attribuzione dei punteggi art. 7, comma 1, punto b) può avvenire anche se le sinergie riguardano tali Enti di diritto pubblico (Aziende/Agenzie per la gestione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale)?

Si.

Possono essere ammessi al finanziamento più progetti presentati dallo stesso Ente?

Si, se inseriti in un'unica proposta progettuale (art. 4, comma 3 del bando).

E’ possibile presentare un progetto che preveda la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio destinato ad uso pubblico?

Si, se tale intervento è conforme allo strumento urbanistico vigente ed è opportunamente motivato nella relazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) allegata alla domanda e nella dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi di cui all’ art. 5, comma 1, lettera f).

Il progetto proposto da un Comune può prevedere oltre ad interventi a titolarità pubblica anche interventi il cui unico titolare e soggetto attuatore sia un privato? Su tali progetti a titolarità privata inseriti nel suddetto piano di interventi proposto, può essere richiesto un contributo a valere sul bando?

Si, il progetto proposto da un Comune può prevedere oltre ad interventi a titolarità pubblica anche interventi a titolarità privata, se coerenti e integrati al piano complessivo di interventi. Nell’ambito del finanziamento richiesto è possibile destinare risorse a interventi privati nelle forme e nelle modalità previste dalle norme vigenti.

E’ possibile attivare il bando – nella premessa che non vi è ulteriore consumo di suolo – per un opera nuova di edilizia scolastica (istituto superiore)? In particolare ci si riferisce ad un opera per la quale è stato già approvato il progetto esecutivo e sono in fase avanzata le procedure di aggiudicazione.

No, perché evidentemente già provvista di copertura finanziaria.

Essendo già esistenti, agli atti del comune, più progetti preliminari riguardanti diverse aree, si possono presentare richieste di finanziamento per più interventi o bisogna unirli in una sola richiesta riguardante più interventi?

Il bando prevede che possa essere presentata, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia o dalla città di Aosta, una sola proposta comprendente uno o più progetti coordinati.

Le Province possono candidarsi al bando per la "presentazione dei progetti per la qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo e della città di Aosta" approvato con D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e pubblicato sulla G.U. l'1.06.2016?

No. Il bando prevede che possano presentare i progetti: le città metropolitane, i comuni delle città metropolitane con il maggior numero di abitanti, i comuni capoluogo di provincia e la città di Aosta (art. 3, commi 1 e 3).

Due comuni, titolari di un intervento congiunto, attraverso un protocollo d’intesa (o altri strumenti amm.vi) possono congiuntamente presentare una candidatura per l’ammissione al bando in oggetto?

No, la domanda deve essere presentata soltanto da uno dei soggetti previsti all’art. 3, commi 1 e 3 del bando.

Per progetto si intende la proposta generale di riqualificazione a sua volta articolata in singoli interventi che rispettano le tipologie di cui all’Art. 4 comma 3 del bando?

Si.

La documentazione richiesta all’Art. 5 comma 2 relativa ai lavori deve essere prodotta per ogni intervento che compone il progetto, compresi gli interventi a carico dei privati se distinti da quelli pubblici?

Si.

Cosa si intende per beneficiari (Art. 5 comma 1 lettera iii) i destinatari dell’azione progettuale, o delle risorse che vengono chieste?

I destinatari dell’azione progettuale.

Nell’ambito dei progetti “rivolti all’accrescimento della sicurezza e della capacità di resilienza urbana” (art. 4, comma 3, lettera c)) risultano ammissibili anche quelli relativi al tema degli interventi di contrasto al rischio idrogeologico quali, ad esempio, erosione costiera o interventi per la sicurezza idraulica?

Si.

L’art. 4 al punto 5 destina il 5% dell’investimento a piani urbanistici e studi di fattibilità per ciascuna città; per città si intende, città capoluogo, città metropolitana od entrambe?

E’ possibile destinare il 5% dell’investimento a piani urbanistici e studi di fattibilità per tutti i soggetti che possono presentare i progetti previsti all’art. 3, commi 1 e 3.

Possono considerarsi finanziabili anche i piani strategici della Città Metropolitana?

Si.

Sono ammissibili spese già sostenute dai soggetti proponenti? In caso affermativo, a far tempo da quale data?

Si, se riferite alle spese di progettazione dell’intervento per il quale si richiede il finanziamento.

L’art. 5 del bando comma 1 alla lettera e) specifica, tra i documenti richiesti, (ribadendone i termini all’art. 6) la delibera di approvazione del progetto; tale atto dovrà essere di attribuzione consiliare o dell’organo esecutivo? Nel caso di interventi relativi a servizi a quale atto deve farsi riferimento?

Se la delibera di approvazione del progetto sia di attribuzione consiliare o dell’organo esecutivo dell’ente dipende dalla natura del progetto e dal grado di avanzamento delle procedure di approvazione del progetto e di impegno di spesa da parte dell’ente, ai sensi delle norme vigenti.

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