Nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 17 febbraio 2017, è pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, recante “Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie”.
SOSTITUITI I COMMI 3 E 4 DELL'ART. 4 DEL DPCM 25 MAGGIO 2016. Il provvedimento dispone all'art. 1 che i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% e' erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto de cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
4. La quota di finanziamento, pari al 15%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, e' erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.».
SOSTITUITI I COMMI 3, 4 E 5 DELL'ART. 5 DEL DPCM 6 DICEMBRE 2016. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, e' erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.
4. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 15%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
5. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, e' erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.».
LE ALTRE MODIFICHE. Infine, il Dpcm 16 febbraio 2017 dispone, all'art. 2, che all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 dopo le parole «le delibere di approvazione dei progetti» sono inserite le parole «definitivi o».
All'art. 4, comma 5, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio».
All'art. 4, comma 5, lettera ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio».