L’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, tra l’altro, riconosce un credito d’imposta alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5 - ad esempio, interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione.
L’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021 riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, i crediti d’imposta sopra indicati:
- sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Dal Fisco il provvedimento e il modello
Tanto premesso, con il provvedimento del 27 marzo 2024 dell'Agenzia delle entrate viene stabilito che le cessioni dei crediti di cui trattasi sono comunicate all’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata, inviando a una casella di posta dedicata un apposito modello di comunicazione approvato con lo stesso provvedimento. Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione. La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate. In alternativa all’ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alle risoluzioni n. 47/E e n. 73/E del 2023.