Una società chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere le aliquote applicabili alle diverse fattispecie oggetto del contratto servizio energia Plus per utenze domestiche che propone ai propri clienti, prevalentemente condomini.
Con la Risposta n. 288/2019, l'Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’allegato II, paragrafi 5 e 6, del citato decreto (in seguito anche “Allegato”) un “contratto servizio energia Plus” si differenzia dal semplice “contratto servizio energia” principalmente:
- per la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio che comportano un miglioramento energetico di almeno il 10 per cento;
- per l’offerta di uno “strumento finanziario per risparmi energetici” finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un “qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto in commento).
Tali requisiti si aggiungono a quelli propri del contratto di energia, disciplinati dal paragrafo 4 dell’Allegato, che il contratto di energia Plus deve comunque possedere, e che, tra l’altro, prevedono la manutenzione ordinaria.
Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, lettera b), del predetto Allegato, “un contratto servizio “Plus” ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche”.
Ciò posto, con riferimento all’aliquota IVA applicabile al corrispettivo del Contratto, si ricorda che ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”.
Il citato decreto ministeriale non è mai stato emanato e pertanto la disciplina del contratto servizio energia, nelle versioni semplice e plus, è oggi contenuta nel d. lgs. n. 115 del 2008.
La disposizione normativa sopra riportata subordina l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. uso domestico dell’energia;
2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servizio energia, anche nella versione plus, fattispecie sopravvenuta mediante una modifica normativa;
3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Ne consegue che, qualora il Contratto utilizzato dall’Istante rispetti concretamente tali presupposti – circostanza quest’ultima di fatto su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria – al relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota agevolata IVA del 10 per cento dato che il citato punto 122) estende l’aliquota agevolata alle “forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia” (cfr. risoluzione 1° aprile 2010, n. 28/E).
Per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura di energia, si precisa che:
- ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “…..forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento”, mentre “alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria”;
- ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento “la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480mc annui” (cfr. circolare n. 2/E del 2008).
Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura della componente energia del Contratto può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento al ricorrere di una delle predette condizioni. Diversamente sarà applicabile l’aliquota IVA ordinaria.
In allegato la Risposta n. 288/2019