L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento Prot. n. 100372/2019 del 18/04/2019 recante “Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”.
Il provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Tenendo conto delle predette modifiche, nonché della proroga disposta dall'articolo 1, comma 67, lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente provvedimento individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.
Il provvedimento disciplina, inoltre, la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
PUNTO 1. Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il punto 1 del provvedimento stabilisce che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma;
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione di cui all’articolo 14 diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.
PUNTO 2. Il punto 2 del provvedimento stabilisce che la cessione riguarda:
- tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, così come chiarito dalle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018;
- gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.
PUNTO 3. Il punto 3 stabilisce che il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.
Nell’ipotesi in cui per gli interventi ammessi all’agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
PUNTO 4. Il punto 4 del provvedimento stabilisce che la cessione del credito è comunicata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento. Il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario.
In particolare, i soggetti che intendono cedere il credito comunicano, entro 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
PUNTO 5. Il punto 5 del provvedimento stabilisce che il credito d’imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Alla compensazione della cessione del credito non si applicano i limiti previsti dall'articolo n. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
PUNTO 6. I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:
- la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
- l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
PUNTO 7. Per tener conto delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio del 2018 il punto 7 del provvedimento disciplina le modalità e i termini della comunicazione dei dati nonché quelli di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
PUNTO 8. Il punto 8 del provvedimento effettua il coordinamento tra le disposizioni del presente provvedimento e quelle contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
In particolare, viene stabilito che il predetto provvedimento si applica anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi:
a) di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
PUNTO 9. Il punto 9 del provvedimento, infine, stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.
In allegato il provvedimento e il Modello Comunicazione cessione del credito