Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento.
A tale scopo, ricorda la rivista telematica dell'Agenzia delle entrate, sono stati predisposti bonifici a ciò dedicati da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
Il mero errore materiale
Come più volte precisato dall’Agenzia delle entrate (si veda, da ultimo, la circolare n. 17/2023), nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Un esempio
Facciamo un esempio. Nel 2023 un contribuente ha sostenuto spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia della sua prima casa. Al momento del pagamento, nel bonifico parlante per agevolazioni fiscali ha indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.
Ebbene, nella dichiarazione dei redditi 2024 il contribuente può comunque detrarre queste spese come riqualificazione energetica e quindi al 65%, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute.