L'Istante fa presente di essere proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo.
Lo stesso intende effettuare i seguenti interventi:
- sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
- riqualificazione energetica globale del fabbricato "con interventi sull'involucro dell'edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall'articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006. L'Istante chiede se, ai fini del Superbonus 110% ex articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), l'intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato.
“In relazione al caso in esame”, precisa l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 43 di oggi 18 gennaio 2021, “si rappresenta che la detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito, all' edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò considerato gli interventi indicati nell'articolo 1, comma 344 della legge n.296 del 2006 sono quelli «di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192».
Relativamente agli interventi indicati nell'articolo 1, comma 344 della legge n.296 del 2006, con la circolare n. 36/E del 2007 è stato precisato che data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma. L'intervento di cui al citato comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell'8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.
Con riferimento al caso di specie, il Superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest' ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti”, conclude l'Agenzia delle entrate.
In allegato la Risposta n. 43/2021