Via libera al Superbonus per i lavori eseguiti sulla singola unità immobiliare, che al catasto risulta suddivisa in tre particelle. Tale immobile, infatti, diviso solo formalmente, è unito "di fatto" ai fini fiscali, come risulta dall'annotazione nella visura catastale, e si può considerare come un'unica residenza unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini del credito d’imposta.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 122/2021 di ieri 22 febbraio.
Riguardo poi alla possibilità per l’istante, architetto regolarmente iscritto all’albo, di sottoscrivere in proprio la progettazione e la direzione lavori, le certificazioni e le attestazioni relative agli interventi, l’Agenzia ricorda che in base ai chiarimenti sul Superbonus forniti dall’Enea “L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013), iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale”, mentre “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013” (Faq n. 2.A).
In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020 non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) cosiddetti convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Per la redazione degli Ape restano fermi i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
In allegato la risposta
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