Fisco

Riqualificazione strutture turistiche: credito d'imposta non compensabile con debito Iva inesistente

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 460 del 13 novembre 2023, dice no alla possibilità di utilizzare il bonus in compensazione, con il versamento di Iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere poi il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria

martedì 14 novembre 2023 - Redazione Build News

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L'istante, con l'intento di eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, in data [...] febbraio 2022 ha inviato apposita istanza al Ministero del Turismo.

A seguito di decreto di concessione dei benefici in parola del [...] giugno 2022, l'istante è risultata assegnataria di euro [...] , di cui euro [...] a titolo di contributo a fondo perduto ed euro [...] a titolo di credito d'imposta.

L'istante riferisce di aver interpellato il Ministero del Turismo in merito alle modalità di cessione del credito d'imposta e, al contempo, di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 «considerando i tributi compensabili e dovuti dalla stessa all'erario».

Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile utilizzare il credito in parola «in compensazione, con il versamento di Iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. [...]

Se l'impostazione viene condivisa dall'Amministrazione, si chiede se il codice causale del rimborso da inserire in Dichiarazione Iva per la richiesta di rimborso risulti essere il n. 8, ovvero altra causale».

AdE: credito d'imposta non compensabile con un debito Iva inesistente

Nella Risposta n. 460/2023 pubblicata ieri, l'Agenzia delle entrate ricorda che il bonus in oggetto è stato introdotto dal decreto sull’attuazione del Pnrr (articolo 1, commi 1 e 2, del Dl n. 152/2021) che ha previsto degli aiuti a favore del settore turistico, sotto forma di credito d'imposta o di contributo a fondo perduto, per le spese destinate all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione.

Quanto alle modalità applicative, l’avviso del ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

In caso di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro tale data, il contribuente perde la possibilità di fruire dell’agevolazione.

La società istante, secondo l’Agenzia, non potrà aggirare la propria incapienza tramite un debito Iva inesistente, in quanto tale espediente avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale un’eccedenza a credito Iva con cui presentare istanza di rimborso. Inserendo artificiosamente un debito Iva non sussistente, il contribuente non fa altro che eludere i limiti di utilizzo del bonus in questione, che passa in maniera arbitraria da agevolazione a eccedenza Iva.

Di conseguenza, chiarisce l’AdE, se la società vorrà utilizzare il credito d’imposta in esame dovrà rispettare i termini fissati al 31 dicembre 2025.

Leggi anche: “Riqualificazione alberghi, online l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta

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