L’istante chiede di conoscere se possa fruire della detrazione d'imposta di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici - in relazione alle spese sostenute per la fornitura e posa in opera del sistema fototermico.
Dalla descrizione, allegata all’istanza, del predetto sistema, si rileva che “gli obiettivi principali del sistema sono la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classificato impianto elettrico. (...) L’accumulo termico è utilizzato per l’integrazione di tutti i comuni sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, in alta e bassa temperatura (...)”.
L’interpellante ritiene di poter accedere al previsto beneficio poiché il sistema che intende installare rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l’acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e una soluzione d’integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. Inoltre, costituisce una soluzione più efficiente dei comuni impianti solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale.
L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 135 del 27 dicembre 2018, osserva che il sistema in esame “sembra si sostanzi in un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori.
Pertanto, fermo restando le necessarie valutazioni tecniche, ne consegue che ai fini dell’eventuale godimento della detrazione IRPEF il sistema in esame, finalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica non possa fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006.
L’istante potrà, eventualmente, fruire per la fornitura e posa in opera del sistema in esame della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lettera h) del richiamato articolo comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che “tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente” (cfr. anche pag. 245 della circolare 27 aprile 2018, n. 7)”.
In allegato la Risposta n. 135/2018 delle Entrate