Sentenze

Riscaldamento autonomo in condominio, nuova sentenza della Cassazione

Non può essere a carico del condominio il maggior costo delle opere di adeguamento del sistema di contabilizzazione che si rendessero necessarie per la preesistenza dell'impianto autonomo realizzato da alcuni condomini

martedì 12 maggio 2015 - Redazione Build News

contabilizzatore_condominio

Le questioni risolutive della controversia oggetto della sentenza n.8724/2015 (depositata il 29 aprile) della Corte di cassazione (seconda sezione civile) riguardano: a) la validità o meno della delibera con la quale l'assemblea condominiale adotta il sistema di contabilizzazione dei consumi del riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge n. 10/1991, o se sia legittima l'opposizione dei condomini i quali, essendosi dotati in precedenza di un impianto autonomo collegato a quello centralizzato, lamentano gli inconvenienti tecnici di tale sistema che comporta la sovrapposizione dei consumi; b) se sia a carico del condominio o degli attori l'eventuale maggior costo di quelle opere di adeguamento del sistema approvato dal condominio che si rendessero necessarie per la preesistenza dell'impianto autonomo realizzato dagli attori.  

Nel caso in esame, la Cassazione ha accertato la preesistenza, rispetto alla delibera impugnata, della realizzazione da parte degli attori dell'impianto autonomo collegato a quello condominiale e la legittimità di tale opera. È inoltre accertato il rischio di sovrapposizione di consumi denunciato dagli attori, derivante dal sistema di contabilizzatori approvato dal condominio.

NON PUÒ ESSERE IL CONDOMINIO A DOVER SOPPORTARE I MAGGIORI COSTI. Secondo la suprema Corte, poiché nella gestione del servizio di riscaldamento l'assemblea ha, con la delibera del 1998, legittimamente approvato nell'interesse comune con le prescritte maggioranze il sistema di termoregolazione dei consumi secondo le vigenti (all'epoca) disposizioni di cui alla legge n. 10/1991 (che è inoltre conforme a quanto previsto dal successivo Dpr n. 59/2009), non può essere il condominio a dover sopportare i maggiori costi che eventualmente si rendessero necessari a causa dell'avvenuta realizzazione dell'impianto autonomo.

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