Nel caso in cui un condomino intendesse "staccarsi" dal riscaldamento centralizzato condominiale, oltre alla partecipazione alle spese di manutenzione dell’impianto stesso, in quale percentuale sarebbe tenuto a partecipare ai consumi?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
In base a quanto viene stabilito dal comma 4 dell’articolo 1118 del Codice civile "il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
Tra l’altro della questione si è ampiamente occupata anche la Corte di Cassazione secondo i cui più recenti e costanti orientamenti "Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini" (Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 5331/2012).
Ciò posto, a meno che non vi siano altre e diverse disposizioni nel regolamento condominiale il condomino che si distacca dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato non è più tenuto a pagare la bolletta per il combustibile.
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