Sentenze

Riscaldamento centralizzato, per la dismissione necessaria l'unanimità

La Cassazione ha confermato che senza il consenso unanime dei condòmini non è consentita la trasformazione degli impianti centralizzati in unifamiliari a gas

mercoledì 18 febbraio 2015 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 862/2015, la Corte di Cassazione ha confermato la nullità della delibera del condominio che, in assenza del consenso unanime dei condòmini, ha deciso per la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e la trasformazione in impianti autonomi.

Non basta infatti la sola maggioranza qualificata a rendere legittima la delibera. I condòmini contrari alla dismissione dell'impianto centrale, e che quindi sono costretti a spese non volute o non preventivate, hanno diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla soppressione del servizio comune che li ha privati dell’uso dell’impianto di riscaldamento. 


L'EVOLUZIONE NORMATIVA. Ricordiamo che l’art. 26 punto 2 della legge 10/91 prevedeva originariamente il riferimento all’art. 8 della medesima legge, consentendo l’approvazione, con maggioranze ridotte, del progetto di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Tale riferimento è stato eliminato dall’art. 7 del D. Lgs. 29.11.2006 n. 311 (modificato dall’art. 27 comma 22 della l. 23.7.2009, n. 99).

L’art. 4, comma 9, del DPR 2.4.2009, n. 59, stabilisce che la trasformazione in impianti con generazione di calore separata per singole unità abitative, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è ammessa solo in presenza di cause tecniche o di forza maggiore, da evidenziarsi nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico che deve essere depositata in Comune ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91.

La trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi è espressamente esclusa, ai fini dei benefici fiscali, dagli interventi di riqualificazione energetica (art. 9 del decreto interministeriale 19.2.2007).

Leggi anche: “Riforma del condominio, il distacco dall'impianto centralizzato

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