È entrata in vigore lo scorso 21 novembre la Legge della Regione Campania n. 31 del 20 novembre 2017 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”.
Pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 84 del 20 novembre, questa legge regionale aggiunge, dopo l’articolo 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, il seguente:
“Art. 53bis (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)
1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:
a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto.
2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio o della semplice manutenzione della copertura.
3. L’elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.
4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.
5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa.
6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell’ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto nelle attività in quota.”.