Sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2019 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, avente ad oggetto “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Questo Dpcm stabilisce, all'articolo 1, che “al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto”.
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), autorizza con l'art. 1, comma 1028, la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
L'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile.
Il suddetto art. 1, comma 1029, prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Ai sensi del citato art. 1, comma 1028, gli investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.
In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019