In tema di infortuni sul lavoro, “l'uso delle cinture di sicurezza - misura di carattere generale e imperativo - deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l'esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt'al più, ad attenuare soltanto il rischio”.
Lo ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione con la recentissima sentenza n.23140/2019.
In questa sentenza – IN ALLEGATO - la suprema Corte ha anche ricordato “lo speculare e condivisibile principio per il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare (per tutte, Sez. 4, n. 25134 del 19/4/2013, Urso, Rv. 256525)”.