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Rischio idrogeologico, disegno di legge all'esame del Senato

Di iniziativa parlamentare, il ddl prevede la costituzione dell'ufficio geologico regionale e l'incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

lunedì 23 marzo 2015 - Redazione Build News

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La commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di iniziativa parlamentare (Vincenzo Cuomo – PD) recante “Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico”.

Il disegno di legge interviene sul quadro degli organismi competenti in materia, con la costituzione di strutture permanenti, quali i Comitati operativi permanenti (COP), nonché di presidi idrogeologici permanenti nelle aree classificate a rischio elevato e molto elevato, quali organismi capaci di mobilitare in via sistemica le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza quali i Centri operativi misti (COM) e i Centri operativi comunali (COC). 

Si prevede la costituzione dell'ufficio geologico regionale, che si avvale di figure e profili tecnico-professionali specialistici, rinforzando così le competenze in materia di difesa del suolo e di protezione civile, delineando una migliore organizzazione delle strutture impegnate in materia.

ART. 1. In particolare, l’articolo 1 del ddl disciplina l’esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile, dettando disposizioni per le modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi. Fatte salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi o associazioni, i consorzi di bonifica, le autorità di bacino e le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e protezione civile, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ciascun ente territoriale adotta gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico riguardo all'ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed efficace esercizio delle rispettive competenze. In materia di poteri sostitutivi e commissariali, in caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale, l'ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente (COP), e questo, ove venga valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica direttamente derivante dall'inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferimento di un mandato commissariale ovvero dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

ART. 2. L’articolo 2 prevede, al comma 1, l’istituzione in ciascuna regione del Comitato operativo permanente (COP), quale organismo per la gestione e la prevenzione del rischio idrogeologico e per il coordinamento delle funzioni ordinarie e straordinarie di protezione civile. L'articolo reca le funzioni dei COP, sia ordinariamente previste, sia le specifiche competenze in caso di calamità naturali. Ai COP sono altresì attribuite funzioni di controllo, sulla base di periodiche ricognizioni, anche avvalendosi per le valutazioni tecniche degli uffici geologici regionali di cui all'articolo 4, in ordine all'ottemperanza di ciascun organo o ente territoriale agli obblighi di legge in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Inoltre, gli stessi verificano le condizioni effettive di operatività dei singoli presidi previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi i presidi idrogeologici permanenti ove costituiti ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. La lettera c) prevede specifiche funzioni dei COP, con riferimento alle aree a rischio idrogeologico di cui alla lettera a) del testo, quali l’accertamento dell'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3. L’articolo 3 reca disposizioni in materia di misure di previsione e prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, nonché in materia di presidi idrogeologici permanenti, prevedendo, per ciascuna area a rischio idrogeologico e idraulico elevato o molto elevato, l’istituzione di un presidio idrogeologico permanente.

ART. 4. L’articolo 4 dispone che le regioni che non ne siano già dotate provvedano alla costituzione dell'ufficio geologico regionale, volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo e allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali. Il comma 2 prevede che per tali finalità le regioni possano avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali.

ART. 5. L’articolo 5 disciplina la predisposizione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico in funzione di misure di prevenzione da parte degli organi di protezione civile, come individuati dalla normativa vigente per ciascun livello territoriale.

ART. 6. L’articolo 6 del testo reca norme in materia di incentivazione per l'adeguamento infrastrutturale e la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi fuori dalle aree a rischio, richiamando le finalità di cui all'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 7. L'articolo 7 disciplina l'incentivazione fiscale degli interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, estendendo il riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, alle spese effettuate per interventi mirati all'adozione di misure antisismiche e di mitigazione del rischio da frana e alluvione nelle aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato.

La predetta agevolazione tributaria ai fini Irpef è riconosciuta a decorrere dal 2014 per una quota pari al 41% delle spese sostenute per le suddette finalità e nei limiti di 78.000 euro per unità immobiliare.

Per le aree diverse da quelle classificate a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, si accorda in via permanente la detrazione del 36% delle spese sostenute nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi orientati alla messa in sicurezza degli immobili dal rischio idrogeologico.

Le modalità attuative vengono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

ART. 8. L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'ambiente il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoponendolo alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotandolo di 1.000 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

ART. 9. L'articolo 9 prevede l'obbligo per il Ministro dell'ambiente di predisporre una relazione annuale da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari al fine di riferire sull'esito delle attività di verifica e controllo svolte sul territorio nazionale nonché sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dal medesimo provvedimento. Tale relazione dovrà recare anche una valutazione dell'efficienza ed efficacia della filiera di competenze territoriali in materia di difesa del suolo, anche con riferimento alle eventuali situazioni di rischio o emergenza occorse nell'anno precedente.

L'articolo 10, infine, reca la copertura finanziaria.

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