Sentenze

Risoluzione di un contratto d'appalto pubblico aggiudicato a un raggruppamento: sentenza Corte Ue

In caso di risoluzione di un contratto d’appalto per inosservanza di un requisito sostanziale, un operatore economico, membro di un raggruppamento aggiudicatario, può far valere ogni elemento idoneo a dimostrare che egli non è all’origine delle carenze che hanno condotto alla risoluzione

lunedì 15 maggio 2023 - Alessandro Giraudi

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“Un operatore economico che sia membro di un raggruppamento aggiudicatario di un contratto d’appalto pubblico, in caso di risoluzione di tale contratto d’appalto per inosservanza di un requisito sostanziale, può far valere, al fine di dimostrare che il suo inserimento in un elenco di fornitori inaffidabili è ingiustificato, ogni elemento, anche relativo a terzi, come il partner capofila di tale raggruppamento, idoneo a dimostrare che egli non è all’origine delle carenze che hanno condotto alla risoluzione di detto contratto d’appalto e che non si poteva ragionevolmente pretendere da lui che facesse più di quanto ha fatto per porre rimedio alle carenze in parola”.


Lo ha affermato la Corte di giustizia dell'Ue in una sentenza del 26 gennaio 2023, causa C-682/21.


La Corte suprema di Lituania ha proposto alla Corte Ue una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), e paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1).


Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra, da un lato, la «HSC Baltic» UAB, la «Mitnija» UAB e la «Montuotojas» UAB e, dall’altro, la Vilniaus miesto savivaldybės administracija (amministrazione comunale della città di Vilnius, Lituania), sostenuta dalla «Active Construction Management» UAB, società assoggettata a procedura di fallimento, e dalla «Vilniaus vystymo kompanija» UAB, in merito alle conseguenze, per la HSC Baltic, la Mitnija e la Montuotojas, della risoluzione di un contratto di appalto pubblico aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici di cui esse facevano parte.


Nella sentenza - in allegato - la Corte Ue (Quarta Sezione) ha dichiarato quanto segue:

1) L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo cui, qualora l’amministrazione aggiudicatrice risolva un contratto di appalto pubblico aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici a causa di significative o persistenti carenze che hanno determinato la mancata esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di tale contratto d’appalto, ogni membro di detto raggruppamento è automaticamente inserito in un elenco di fornitori inaffidabili e gli è dunque temporaneamente preclusa, in linea di principio, la partecipazione a nuove procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.

2) L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che: un operatore economico che sia membro di un raggruppamento aggiudicatario di un contratto d’appalto pubblico, in caso di risoluzione di tale contratto d’appalto per inosservanza di un requisito sostanziale, può far valere, al fine di dimostrare che il suo inserimento in un elenco di fornitori inaffidabili è ingiustificato, ogni elemento, anche relativo a terzi, come il partner capofila di tale raggruppamento, idoneo a dimostrare che egli non è all’origine delle carenze che hanno condotto alla risoluzione di detto contratto d’appalto e che non si poteva ragionevolmente pretendere da lui che facesse più di quanto ha fatto per porre rimedio alle carenze in parola.

3) L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro che preveda, nell’ambito della fissazione di condizioni di applicazione del motivo di esclusione facoltativo previsto all’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24, che i membri di un raggruppamento di operatori economici aggiudicatario di un appalto pubblico siano, in caso di risoluzione di tale appalto per inosservanza di un requisito sostanziale, inseriti in un elenco di fornitori inaffidabili e, quindi, temporaneamente esclusi, in linea di principio, dalla partecipazione a nuove procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, deve garantire il diritto di tali operatori di proporre un ricorso effettivo avverso il loro inserimento in tale elenco.

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