Sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 17 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Mibact del 7 maggio 2015, recante “Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere”.
Il provvedimento consta di otto articoli, oltre all'allegato:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta
Art. 3 Agevolazione concedibile
Art. 4 Spese eleggibili al credito d'imposta
Art. 5 Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta
Art. 6 Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
Art. 7 Cause di revoca del credito d'imposta
Art. 8 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito
CREDITO D'IMPOSTA DEL 30% PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2016. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) ovvero di incremento dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera d), nonche' per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera e), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
PROCEDURA DI ACCESSO. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello dieffettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalita' telematiche.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato:
a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;
b) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'articolo 4, comma 4;
c) il credito d'imposta spettante.
Le imprese inoltre devono, contestualmente alla domanda, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta', relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, allegando, inoltre, a pena di inammissibilita', la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A.
Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Mibact, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili.
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domando, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.
Il credito d'imposta di cui al presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Mibact, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.