Fisco

Ristrutturazione dei cinema, le istruzioni delle Entrate per fruire del credito d'imposta del 30%

Previsto dal decreto “Artbonus”, il credito d'imposta è concesso alle Pmi per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980

lunedì 20 giugno 2016 - Redazione Build News

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Con il provvedimento del Direttore prot. n. 2016/ 97054 di oggi 20 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta del 30% per le ristrutturazioni dei cinema, anche allo scopo di garantire il rispetto dei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’articolo 6, comma 2-bis, del decreto “Artbonus” (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), riconosce un credito d’imposta, per gli anni 2015 e 2016, a vantaggio delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative della predetta misura agevolativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 83 del 2014.

In particolare, l’articolo 5, comma 6, del citato decreto 12 febbraio 2015 disciplina le modalità di fruizione del credito d’imposta in parola, prevedendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

L’articolo 1, comma 333, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nel prevedere l’abrogazione dei commi da 2-bis a 2-sexies del citato articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, ha precisato che sono fatte salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della citata legge di stabilità 2016, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015. Pertanto, il credito d’imposta in argomento è riconosciuto esclusivamente per l’anno 2015.

MODALITÀ E TERMINI DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA. Il provvedimento pubblicato in data odierna dall'Agenzia delle Entrate stabilisce che il credito d’imposta di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concesso a favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e che hanno i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso”.

PROCEDURA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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