Con il decreto 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali ha individuato le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta previsto al comma 2-bis dell'art. 6 del decreto Artbonus (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106) alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico.
INTERVENTI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE. Gli interventi ammessi al credito d'imposta sono: 1) il ripristino di sale inattive; 2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi; 3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; 4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
Sono considerate eleggibili le spese inerenti gli interventi non iniziati prima del 1° giugno 2014.
CREDITO D'IMPOSTA DEL 30% DELLE SPESE SOSTENUTE. La dotazione finanziaria ammonta a 12 milioni di euro. Alle imprese che detengano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto, per gli anni 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese relative agli interventi, sostenute esclusivamente con riguardo a sale cinematografiche esistenti alla data del 1° gennaio 1980. L'utilizzo del credito d'imposta, nel limite massimo di centomila euro, è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
IMPORTO MASSIMO DI CENTOMILA EURO. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, e comunque fino all'importo massimo di centomila euro nei periodi d'imposta 2015 e 2016.
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con i contributi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, e con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
DOMANDE ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DEGLI INTERVENTI. Entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni, le imprese interessate presentano al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche definite con decreto dal Direttore generale per il cinema del Ministero entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto 12 febbraio 2015.
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