Una contribuente risulta essere comproprietaria di una casa al 50% con la figlia ed ha sostenuto da sola le spese per la ristrutturazione dell’abitazione: chiede quindi se può usufruire della detraibilità del 50% delle spese sostenute ai fini dell’IRPEF dovuta sia singolarmente che eventualmente ripartendole in quota parte con la figlia
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La detrazione del 50% spetta al possessore (o al detentore) dell’immobile che ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico (Circolare del 24 febbraio 1998, n. 57, Ministero Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici, Servizio III - "Tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi d’imposta 1998 e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico" e Circolare del’11 maggio 1998, n. 121 - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate Affari Giuridici - Servizio III - "La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate).
A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile").
Non facendo testo la quota di proprietà ma solo l’importo delle spese sostenute, se è un solo proprietario che paga l’intera spesa lo stesso avrà quindi diritto all’intera detrazione.