Secondo la Corte di Cassazione – sentenza n. 48232/2015 (IN ALLEGATO) - integra il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) la ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire o con permesso di costruire illecito o rilasciato in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito anche dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e - in quanto applicabili – da quelle della stessa legge.
Ciò sia in quanto si tratta di “intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura”, sia in quanto “non è applicabile l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che richiede, nelle zone come nella specie vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura”.
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