La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di una imputata alla pena di sette mesi di arresto e 32.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001, per avere disposto, quale proprietaria e committente, l'esecuzione di opere edili di ristrutturazione in assenza del permesso di costruire ed in totale difformità dalla d.i.a., comportanti la demolizione e la ricostruzione di un manufatto preesistente in violazione delle disposizioni del Piano Regolatore Generale.
Con l'ordinanza n. 32086/2016, la Corte di cassazione (sezione settima penale) ha respinto il ricorso della condannata rilevando che la Corte d'appello “ha chiaramente e logicamente illustrato le ragioni sia della affermazione di responsabilità della ricorrente (fondata sulla disposizione di lavori comportanti l'abbassamento del piano di calpestio del seminterrato, mediante sbancamento del terreno, con un aumento dell'altezza interna da metri 2,50 a metri 2,75, e la posa dei ferri di armatura per la realizzazione di un balcone, comportanti modifica della volumetria, della sagoma e del prospetto dell'edificio, dunque richiedenti il permesso di costruire), sia della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (non escluso dal ripristino dello stato dei luoghi), sia del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in ragione della zona in cui insiste il manufatto (dichiarata di notevole interesse pubblico) e della tipologia delle opere”.
Questa motivazione “risulta del tutto corretta ed immune dai vizi denunciati, invero in modo generico, dalla ricorrente, in quanto, una volta accertata l'entità delle opere, comportanti la parziale demolizione del seminterrato preesistente, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a "nuova costruzione", assentibile unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con denuncia di inizio attività (Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010, Cavallo, Rv. 246757)”.