L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova Risposta n. 112 del 23 maggio 2024, avente ad oggetto la fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16–bis del TUIR da parte del soggetto detentore.
Il quesito
L'Istante rappresenta che «il Comune [...] - relativamente al fabbricato collabente [...], e all'adiacente particella di terreno [...], entrambi siti nel medesimo Comune - ha rilasciato permesso di costruire qualificato come ''ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001'', consistente nella demolizione di fabbricato collabente e nella sua ricostruzione con aumento volumetrico e cambio di destinazione d'uso ad abitazione ai sensi della normativa regionale, da realizzarsi sul suddetto terreno adiacente. Successivamente, il sottoscritto ha acquistato i diritti edificatori del suddetto fabbricato collabente ed è divenuto proprietario della particella di terreno su cui detti diritti sono stati trasferiti.».
A seguito di istanza di voltura del permesso di costruire presentata al Comune competente, è diventato titolare del permesso di costruire per l'effettuazione dei lavori che non sono ancora iniziati.
Ciò posto, l'Istante chiede se possa accedere alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR per le spese sostenute per la demolizione del fabbricato collabente e della sua ricostruzione su altra area di sedime in conformità al titolo edilizio e, in caso di risposta affermativa «quali siano i dati catastali e i soggetti da indicare nella dichiarazione dei redditi nonché le relative modalità di inserimento.».
L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa ha precisato, tra l'altro, «di non aver acquistato la proprietà del fabbricato collabente - avendo acquistato i diritti edificatori connessi allo stesso e l'appezzamento di terreno presso il quale gli stessi diritti edificatori sono stati trasferiti con il permesso di costruire - e di avere titolo per eseguire la demolizione del fabbricato collabente in base al titolo abilitativo del Comune (che ha infatti rilasciato la voltura del permesso di costruire in favore dello scrivente) e, in ogni caso, in forza del contratto di compravendita nel quale i venditori hanno prestato il loro consenso espresso al successivo intervento di demolizione [...]».
Chiarimenti dal Fisco
Nella risposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che “nel caso di specie, in cui in forza del contratto di compravendita regolarmente registrato l'Istante «si obbliga a demolire il fabbricato descritto al Catasto fabbricati al Foglio [...], con il consenso espresso dei venditori», potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma non oggetto della presente istanza, della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, l'Istante dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus (Sezione III A del quadro E del mod. 730 o del quadro RP del Modello Redditi PF), dovrà indicare i dati catastali identificativi dell'immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell'atto di acquisto dello ius aedificandi tratto dal predetto cespite immobiliare (Sezione III B del quadro E del mod. 730 o del quadro RP del Modello Redditi PF)”.