Generalmente diventare imprenditori, svolgere quindi attività d’impresa è una scelta consapevole, intenzionale.
Ci sono casi in cui però ciò può avvenire anche automaticamente, e forse, a insaputa del soggetto interessato. È il caso per esempio delle ristrutturazione di immobili da destinare successivamente alla vendita o alla locazione, e che grazie alle agevolazioni (50% e 100%) hanno avuto un vero e proprio boom negli ultimi anni.
Cosa dice il Codice Civile?
Per il codice civile le attività d’impresa sono quelle elencate all’articolo 2195. Ma la nozione d’impresa in campo civilistico non coincide con quella fiscale. Secondo l’art. 35 del Tuir infatti si è in presenza di attività d’impresa, e quindi si assume la qualifica di imprenditore, anche quando si configura il requisito e lo svolgimento di una attività organizzativa con il solo impiego di mezzi finanziari. In pratica chiunque coordina e utilizza il proprio capitale per fini produttivi (Cass. 15021/2020).
Nella fattispecie quindi qualora ci si trovi di fronte a un unico affare, od operazione, di rilevanti dimensioni economiche, per la realizzazione (ma anche ristrutturazione), di una unità immobiliare destinata alla vendita (o all’affitto), fa sorgere l’esercizio d’impresa (Cass. 15931/2021). Con tutti gli effetti che questo determina. Nell’ipotesi affitti vanno però considerati anche la durata effettiva della locazione, l’entità della clientela, e l’importo degli introiti (Corte Ue, C-655/19). E in caso di affitti brevi si è considerati imprenditori quando si locano più di quattro appartamenti (art.1, c.595, legge 178/2020).
Franco Metta