Fisco

Ristrutturazioni, allungati a 18 mesi i termini per la vendita degli immobili delle imprese

Con la Legge di stabilità più tempo per la vendita o l'assegnazione dell'immobile ristrutturato o restaurato ai fini della fruizione della detrazione al 50%

lunedì 16 febbraio 2015 - Redazione Build News

ristrutturazioni_edilizie

Sale da sei a diciotto mesi dalla data di termine dei lavori il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono provvedere all’alienazione o assegnazione dell'immobile per poter fruire della detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

La novità è stata introdotta ai commi 48 e 49 dell'articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015.  

COMMA 48. Come spiega il dossier del servizio studi della Camera, il comma 48, modificando l’articolo 16-bis del TUIR in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, estende da 6 mesi a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia, al 50 per cento nel 2015, successivamente al 36 per cento.

Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva Italia) ha portato a regime la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

La detrazione è relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. Tale detrazione è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 e successivamente prorogata. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento - 50 per cento nel 2015 - del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro (96.000 euro per il 2015).

ONERI FINANZIARI COPERTI CON LA RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA. La Relazione tecnica all’A.C. 2679-bis-B, presentata in data 29 dicembre 2014, precisa che l'ampliamento dei suddetti termini disposto dal comma 47 determina una spesa aggiuntiva di circa il 15% del totale delle spese per l'acquisto degli immobili che, considerando le aliquote di detrazione previste e la suddivisione in 10 quote annuali, comporta oneri pari ai seguenti importi: 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Tali oneri finanziari sono coperti mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ai sensi del comma 49.

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