L'erede può continuare a fruire della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie “qualora lo stesso abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale (paragrafo 1.1. della circolare 24/E del 2004)”.
Lo ha chiarito la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate rispondendo alla seguente domanda: “Mia madre, deceduta, riportava nel 730 le spese per la ristrutturazione della casa, non usufruendo della detrazione per incapienza. Sono unica erede. Per me, è seconda casa. Posso detrarre le restanti rate? Se la cedo in comodato?”.
L'esperto di FiscoOggi.it precisa tuttavia che “Qualora l'erede conceda in comodato l'immobile, non potrà più disporre dello stesso in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius (paragrafo 2.2. della circolare 20/E del 2011)”.