Fisco

Ristrutturazioni, chiarimenti sul trasferimento della detrazione in caso di decesso del comodatario

Agenzia delle Entrate: le quote di detrazione residue spettanti al padre defunto possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore

venerdì 6 maggio 2016 - Redazione Build News

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Le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere “ereditate” dal figlio anche se quest’ultimo è già proprietario dell’appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l’immobile nell’asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. Occorre, tuttavia, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.

3.2 Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione

D. Su di un immobile di proprietà del figlio, il genitore titolare di un contratto di comodato gratuito - regolarmente registrato - ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR. Si chiede se, a seguito della morte del genitore, il figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell’immobile in questione.

R. L’art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione dall’IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi stessi. Con la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 è stato chiarito che hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario.

L’art. 16-bis, comma 8, del TUIR prevede, inoltre, che "In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.".

Nel caso prospettato, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell’asse ereditario.

Si ritiene che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo.

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