Non sono poche le semplificazioni delle procedure per caricare i dati richiesti sul Portale ENEA https://ristrutturazioni2018.enea.it che sono state illustrate ieri nel corso di un seminario organizzato da CNA in collaborazione con ENEA e che dovrebbero rendere meno gravosa l’operazione di caricamento dati da parte dei beneficiari delle detrazioni fiscali e degli intermediari.
Innanzitutto è stato ribadito che le registrazioni precedentemente effettuate (quelle dal 2010 al 2018) al portale per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06 (https://finanziaria2018.enea.it/index.asp) sono valide anche per il nuovo Portale e senza ulteriori registrazioni da parte degli utenti.
Inoltre, è stato chiarito che il caricamento dei dati relativi all’intervento di efficienza energetica effettuato potrà essere eseguito sia dal soggetto beneficiario che da un intermediario (es. impresa che ha eseguito i lavori , commercialista, consulente, società di servizio di una associazione di categoria, etc.). In merito, CNA ha fatto rilevare l’opportunità di prevedere un ruolo ufficiale delle Associazioni di categoria nell’invio delle comunicazioni; si tratterebbe infatti di un ruolo attivo nella trasmissione di dati corretti e pertanto utili alla determinazione dell’effettivo risparmio energetico.
Nel corso del Seminario è stata tuttavia confermata la possibilità, per l’intermediario, di inserire i dati direttamente con le credenziali del beneficiario.
E’ stato inoltre sottolineato che, per ciascuna tipologia di intervento, non è necessario, almeno in questa prima fase, inserire tutti i dati richiesti dal portale. I dati obbligatori da caricare affinché la pratica possa essere inviata correttamente all’ENEA, sono contrassegnati in giallo e in verde nelle mascherine, come evidenziato nella Guida Rapida (http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf) e brevemente riepilogati dallo schema seguente:
INTERVENTO
DATI OBBLIGATORI (box in giallo)
Inserimento dati dell’immobile
Indirizzo completo (ubicazione dell’immobile)
Coibentazione strutture edilizie
Superficie m2
Strutture orizzontali o inclinate
Superficie m2
Pavimenti
Superficie m2
Infissi
Superficie (m2) complessiva di telaio e vetro oggetto dell’intervento
Solare termico per produzione di ACS
- Superficie lorda di un singolo modulo ( m2)
- Numero dei moduli
- Accumulo litri
Caldaie a condensazione ad acqua
Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]
Generatori di calore ad aria a condensazione
Potenza utile nominale del nuovo generatore [kW]
Pompe di calore
- Potenza termica utile [kW]
- COP
- Superficie utile riscaldata dalla PdC ( m2)
Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore
- Potenza nominale della caldaia a condensazione del sistema ibrido [kW]
- Potenza utile nominale della PdC [kW]
Microgeneratori
- Potenza elettrica nominale [kW]
- Potenza immessa con il combustibile [kW]
- Potenza termica recuperata [kW]
- PES previsto [%]
- Alimentazione
- Tipo intervento
- Cogeneratore munito di riscaldatore supplementare
- Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW]
- Efficienza stagionale riscaldamento d’ambiente [ns]
- Classe energetica
Scaldacqua a pompa di calore
- Potenza utile della PdC [kW]
- COP
Generatori di calore a biomassa
- Potenza utile nominale [kW]
- Potenza al focolare nominale [kW]
- Rendimento utile alla potenza nominale
- Superficie utile riscaldata [m2]
I box evidenziati in verde segnalano la compilazione “accompagnata” dei dati; per ogni tipologia di intervento, infatti, si potrà scorrere un menù a tendina tra cui selezionare le diverse opzioni possibili.
Qualora un dato obbligatorio non venga inserito, il sistema non consentirà di proseguire oltre, evitando in tal modo che una pratica inviata in modo incompleto possa essere successivamente rigettata. Il sistema, al contrario, rimanderà automaticamente alla pagina contenente i dati non corretti o mancanti per l’integrazione.
Uno degli argomenti più delicati affrontati nel corso del seminario, riguarda la possibilità che il mancato invio dei dati relativi ai lavori effettuati dal 1.1.2018 al 21.11.2018, o il loro invio oltre il termine dei 90 giorni con scadenza ultima prevista per il 19 febbraio 2019, possa comportare o meno, per l’utente, la perdita del diritto ad usufruire della detrazione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, sulla questione non si è ancora pronunciata ufficialmente. Sembrerebbe tuttavia intenzionata a dare indicazioni in merito in occasione dell’emanazione della consueta circolare indirizzata ai CAF con le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, la cui uscita è prevista per fine marzo–inizio aprile 2019, ben oltre quindi il termine del 19 febbraio.
Ed è proprio sull’eccessiva ristrettezza e la evidente non congruità di questi termini che si sono incentrate le richieste della CNA di una proroga dei 90 giorni attualmente previsti, per consentire alle imprese ed agli utenti di inviare i dati richiesti con un maggior lasso temporale a disposizione ed in un clima di maggiori certezze. Al riguardo, ENEA ha dichiarato la volontà di verificare con il MISE e l’Agenzia delle Entrate la possibilità di rivedere i termini previsti.
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