Per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 192 del 6 febbraio 2023 (in allegato).
QUESITO. L'Istante rappresenta che il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, pari a XX.XXX euro, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.
Poiché il coniuge è deceduto l'anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. L'Istante ritiene che ''per similitudine con le spese per ristrutturazione edilizia per le quali le istruzioni prevedono che nell'anno del decesso vadano trasferite agli eredi (…) anche le spese mediche rateizzate debbano seguire lo stesso criterio''.
IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. “In via preliminare, si evidenzia che il parere reso concerne esclusivamente la verifica in merito alla possibilità di trasferire all'Istante, in qualità di erede, le rate di detrazione residue non fruite dal coniuge nel presupposto della sussistenza della spettanza della detrazione medesima in capo al de cuius su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Al riguardo, come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico''.
La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato articolo 15 del TUIR, per le spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Con riferimento a tali ultime spese, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.
Analogamente, anche nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima.
Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. che danno diritto alla detrazione ivi indicata «..... in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
La predetta disposizione non può essere estesa ad altre spese in assenza di una esplicita disposizione di legge”, conclude l'Agenzia delle entrate.