Sentenze

Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma

Il ruolo del progettista e direttore dei lavori non è limitato solo all'intervento migliorativo

lunedì 5 settembre 2016 - Redazione Build News

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Il tema oggetto della sentenza n. 36285/2016 della Cassazione penale è quello della attribuzione al tecnico che venga chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell'edificio dell'obbligo di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell'edificio.

Nel caso in esame un tecnico, in qualità di progettista e di direttore dei lavori, era stato incaricato da un condominio sito in L'Aquila, sette anni prima del terremoto del 6 aprile 2009, della progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in calcestruzzo armato. Con il sisma l'edificio è completamente crollato causando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 3.

“Non sembra seriamente discutibile – osserva la Cassazione - che il progettista e direttore dei lavori sia tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte: lo è sulla scorta del contratto che lo lega al committente, tanto che la giurisprudenza civile afferma in termini diversificati ma convergenti l'obbligo (in specie per il direttore dei lavori) di garantire che l'esecuzione dei lavori sia non solo conforme a quanto previsto dal capitolato ma anche alle regole della tecnica.

Al contempo, è palese che l'obbligo di garanzia non può andare oltre l'oggetto del rapporto contrattuale; e quindi non può concernere opere che non siano investite dell'attività del progettista e/o direttore dei lavori.

Ove si tratti di opere del tutto autonome rispetto ad altre già esistenti in situ o in via di realizzazione non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico della conformità e più genericamente della sicurezza di opere rispetto alle quali non vi è norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli riconosca un potere di intervento.”

Nel caso in esame il tipo di intervento affidato alle cure del direttore dei lavori “aveva carattere strutturale perché si trattava di lavori di incamiciatura di sei pilastri, con effetti sullo stato tensionale dei medesimi (oggetto dell'intervento a sue cure). Sicché egli aveva l'obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all'epoca vigente, la quale implicava l'accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l'intervento; dal che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri.”

“Non si è affermato, quindi, un obbligo di intervento o di segnalazione di difetti che attenevano a ulteriori e differenti porzioni dell'edificio; ma di un obbligo delimitato all'opera affidata alle cure del” direttore dei lavori, osserva la Cassazione. “E occorre intendersi: non già di un obbligo di segnalazione ai committenti ma di un obbligo di ben eseguire il mandato conferito; il che avrebbe di per sé attivato una serie di effetti a cascata senza alcun ulteriore intervento del” direttore dei lavori, “poiché - per dire della più evidente delle conseguenza - sarebbe stato compito del committente nominare il collaudatore e questi sarebbe stato tenuto a riportare al medesimo l'esito – che si può certamente ritenere negativo - del collaudo.”

La condotta colposa ascritta al progettista e direttore dei lavori consiste dunque nel fatto che egli “non ha osservato le norme della legislazione antisismica, le quali hanno per l'appunto la funzione di rendere l'edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell'area dell'insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione della aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.”

Il ricorrente “assume che, trattandosi di intervento migliorativo, secondo la definizione datane dal d.m. 16.1.1996, punto C.9.1.2., non erano applicabili le disposizioni che imponevano adempimenti concernenti la sicurezza statica. Ma l'accertamento condotto nei gradi di merito ha avuto un differente esito. Come già il Tribunale, sulla scorta di una perizia che non è stata investita da alcuna censura, anche la Corte di appello ha affermato che i lavori di incamiciatura dei sei pilastri - che contemplavano demolizioni di massetto fino alle fondazioni, realizzazione di fori passanti nel pilastro ogni 30-40 cm., realizzazione di fori profondi 15-20 cm. sulla fondazione, collegamento ad essa dei nuovi ferri del pilastro - ebbero carattere di opera di risanamento strutturale e funzionale, con implicazioni importanti di natura statica, interessando essi parti strutturali in cemento armato; sicché era prescritta la verifica prevista dagli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 1086/71, dalla legge n. 64/74, dalla legge Regione Abruzzo n. 138/96 e dal d.m. 16.1.1996.”

Peraltro, la suprema Corte rileva che, “anche qualora si fosse trattato di intervento di miglioramento, sul” direttore dei lavori “sarebbe gravato comunque l'obbligo di svolgere le indagini concernenti la sicurezza statica dei sei pilastri. Il punto C.9.2.2. del d.m. 16.1.1996 prevedeva, infatti, che "nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio". E, per gli interventi di adeguamento, il punto C. 9.2.1. prescriveva che "gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo ... completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.". Disposizioni, queste ultime, che indicavano le operazioni e le scelte progettuali richieste in funzione della sicurezza statica dell'opera da realizzare.

Pertanto, la variazione degli adempimenti tra l'una e l'altra tipologia di intervento non era tanto di carattere qualitativo quanto di carattere quantitativo.”

Infine, la Cassazione rileva che “l'asserita impossibilità di procedere alla verifica sismica dei pilastri per la indisponibilità dei dati, lungi dal costituire un fattore interpretabile a favore del ricorrente, rappresenta circostanza che avrebbe dovuto condurre ad una ancora maggior cura per gli aspetti concernenti la sicurezza statica.”

Il richiamo al principio di affidamento, evocato a giustificazione delle omissioni del direttore dei lavori, è improprio “poiché questi era tenuto ad eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica ex novo, per la natura dell'intervento affidato alle sue cure”.

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